Responsabilità rup

Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo

Quesiti
di De Carlo Eugenio
25 Luglio 2018

Un dipendente di categoria C che all'interno dell'Ente è incaricato di posizione organizzativa per il Settore Amministrativo/Finanziario viene nominato dalla Giunta rup di un lavoro pubblico. Successivamente lo stesso nomina un supporto al rup, non avendo le competenze necessarie. Si chiede se, essendo stato commesso un errore concernente i tempi di pubblicazione del bando di gara che ha comportato un taglio del finanziamento da parte della Regione , chi ne debba rispondere e in quale misura.

 

 

Risposta

L’art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016 dispone che il RUP, ai sensi della l. 241/1990, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal Codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

 

L’art. 31, comma 7, del predetto decreto stabilisce che nel caso di appalti di particolare complessità in relazione all’opera da realizzare ovvero alla specificità della fornitura o del servizio, che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche, il responsabile unico del procedimento propone alla stazione appaltante di conferire appositi incarichi a supporto dell’intera procedura o di parte di essa, da individuare sin dai primi atti di gara.

 

Dunque, il dominus della procedura di gara è il RUP che risponde delle proprie azioni ed omissioni in eligendo e in vigilando.

 

Detto ruolo è confermato da recenti decisioni giurisprudenziali come nel caso della sentenza della Corte dei conti, prima sezione centrale di appello, 7 marzo 2018, n. 100, secondo cui direttore dei lavori e RUP rispondono di danno erariale in caso di perdita, anche parziale, di finanziamenti nazionali, regionali o comunitari.

 

Sempre la Corte dei conti ha affermato che nella conduzione dell’appalto, rispetto al direttore dei lavori, è preminente la figura del Rup, le cui competenze e attività si estendono in modo assolutamente significativo anche a tutte le fasi che precedono l’esecuzione dei lavori, ovvero le fasi della programmazione, della progettazione e della gara d’appalto e che ha, tra gli altri compiti, una funzione di alta vigilanza sul corretto avanzamento della prestazione dell’appaltatore. La sentenza della Corte dei Conti, sez. appello, nella sentenza n. 144 depositata il 12 aprile 2016. ha evidenziato come il Responsabile del procedimento e il Direttore dei lavori siano tenuti a svolgere tali compiti con la massima accuratezza e diligenza, al fine di assicurare alla stazione appaltante il conseguimento del risultato atteso.

 

La responsabilità potrebbe essere attenuata e/o esclusa ove il RUP avesse in sede d’incarico già manifestato alla giunta comunale, che lo ha nominato, eventuali limitazioni d’inquadramento giuridico – contrattuale e/o limiti di conoscenza professionale rispetto all’incarico da svolgere.

 

 

Dott. Eugenio De Carlo 25/07/2018

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