Il Comune gestisce il servizio di illuminazione pubblica e può ricorrere all’Autorità per l’Energia

Approfondimento del Dott. Alessandro Russo

Servizi Comunali
di Russo Alessandro
03 Agosto 2018

Approfondimento del Dott. Alessandro Russo                                                               

Il Comune gestisce il servizio di illuminazione pubblica e può ricorrere all’Autorità per l’Energia

Alessandro Russo

Il comune è un soggetto che gestisce il servizio di illuminazione pubblica, come tale può sollevare reclamo all’Autorità per l’Energia le Reti e l’Ambiente (ARERA).

Nel 2016 un comune alla porte di Milano riceve fatture a conguaglio del consumo di energia elettrica per l’illuminazione pubblica per il periodo 2011 – 2015 da diversi fornitori; che le emettono sulla base di una rettifica del gestore E-Distribuzione spa, il quale rilevava un’errata misurazione in un punto di prelievo a forfait.

Nelle more un fornitore cede il credito ad una società di factoring.

Il comune solleva reclamo all’ARERA, affermando la propria legittimazione in quanto gestore del servizio di illuminazione pubblica, di cui gode la collettività. Sostiene inoltre la legittimazione passiva del factor, diventato fornitore di energia per quella determinata fatturazione.

Tutti i convenuti contestavano la legittimazione del comune, considerandolo soggetto che acquista energia, quindi cliente; come tale impossibilitato a rivolgersi all’Autorità.

Il factor affermava anche il suo difetto di legittimazione passiva, in quanto solamente cessionario di un credito.

Con delibera n. 61/2018/E/EEL ARERA riconosce - per la prima volta - al Comune la qualità di gestore del servizio di illuminazione pubblica.

Appurato che il cliente finale, ossia chi usufruisce dell’illuminazione è la cittadinanza, ARERA ritiene che il comune disponga del requisito di legittimazione attiva, interpretando estensivamente la delibera 188/2012/E/com. Ed è in assoluto la primo volta.

Accertato poi che solo nel 2016 il gestore - esercente professionale ai sensi dell’art. 1176, c.2 codice civile - prendeva atto del “disservizio informatico”, che sottostimava per 4 anni il consumo di energia per l’illuminazione pubblica del comune, l’Autorità accoglie, ancorché parzialmente, il reclamo del comune, esonerandolo dal pagamento dei corrispettivi per l’erogazione del servizio di misura dell’energia, nel periodo del conguaglio.

ARERA concede anche la rateizzazione delle somme richieste dal gestore e dal factor, riconoscendone la legittimazione passiva in qualità di cessionario del credito del fornitore.

La decisione ARERA 61/2018/E/EEL e la sua gemella 62/2018/E/EEL sono state appellate da tutti i convenuti soccombenti, che insistono per il difetto di legittimazione dell’ente locale.

21 luglio 2018

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