L’articolo 68, comma 1, del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), modificato dall’articolo 7, comma 8-bis, lettera a), del Decreto Legge 8 agosto 2013, n 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 ottobre 2013, n. 112, ha introdotto la SCIA nel settore del pubblico spettacolo, disponendo, al secondo periodo del suddetto comma, che “Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo.”. Poiché però nel quesito si esclude che vi sia presenza di attività riconducibili o configurabili come attività di pubblico spettacolo e/o trattenimento la suddetta disposizione non è applicabile, sia per assenza di attività di pubblico spettacolo, quali esibizioni musicali, trattenimenti danzanti, e simili, sia perché, come indicato, nel luogo di svolgimento del’iniziativa, la capienza è comunque superiore alle 200 persone. Da quanto, sopra delineato, ne consegue che non è applicabile alla fattispecie neppure l’articolo 80 del T.U.L.P.S., che avrebbe reso necessarie le verifiche della competente C.V.L.P.S., di cui agli articoli 141, 141-bis e 142 del Regio Decreto 06/05/1940, n. 635. Come precisato dalla Circolare Ministero dell’Interno del 28/07/2017, recante “Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva.”, le riunioni e le manifestazioni in luogo pubblico di cui all’articolo 18 T.U.L.P.S., prive di iniziative riconducibili al pubblico spettacolo, “… comportano in capo agli organizzatori un semplice onere di preavviso al Questore…”, mediante comunicazione da presentare almeno tre giorni prima dell’evento.
Poiché però si prevede l’utilizzazione di strutture/attrezzature finalizzate ad attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande, a corredo della relativa SCIA/NIA, da presentare su apposita modulistica unificata approvata dalla Regione Calabria al SUAP, si consiglia di acquisire relazione redatta e sottoscritta da professionista abilitato, attestante che le suddette strutture (stand, banchi, autofurgoni, impianti elettrici provvisori, ecc.), vengano installate ed utilizzate nel rispetto della vigente normativa, richiedendo, ove necessiti, oltre al corretto montaggio e al collaudo funzionale di tutti gli impianti provvisori, anche la verifica statica delle strutture utilizzate. Si richiama l’attenzione sull’importanza che l’attività di banchi e/o autonegozi utilizzanti GPL venga svolta nell’integrale rispetto delle indicazioni e prescrizioni contenute nella Circolare del Ministero dell’interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile n. 3794 del 12/03/2014.
Come previsto dalla citata Circolare del Ministero dell’Interno del 28/07/2017 e come ribadito nella recente direttiva del medesimo Ministero del 18/07/2018, n. 11001, le autorità preposte devono valutare caso per caso i profili di potenziale e ulteriore pericolosità, per l’adozione di eventuali misure aggiuntive di safety/security, assicurando un approccio flessibile alla gestione del rischio e parametrando le misure cautelari in relazione alle vulnerabilità legate a ciascun evento.
Dott. Ambrogio Fichera 19/07/2018