L’aggiornamento annuale del costo di costruzione quale obbligo specifico del comune

Approfondimento di Mario Petrulli

Servizi Comunali
di Petrulli Mario
16 Agosto 2018

Approfondimento di Mario Petrulli                                                                                     

L’AGGIORNAMENTO ANNUALE DEL COSTO DI COSTRUZIONE QUALE OBBLIGO SPECIFICO DEL COMUNE

Mario Petrulli

 

  1. La norma
    Come è noto, l’art. 16 comma 9 del Testo Unico Edilizia[1] (DPR n. 380/2001) dispone che “Il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato periodicamente dalle regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, definiti dalle stesse regioni a norma della lettera g) del primo comma dell'art. 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Con lo stesso provvedimento le regioni identificano classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle considerate nelle vigenti disposizioni di legge per l'edilizia agevolata, per le quali sono determinate maggiorazioni del detto costo di costruzione in misura non superiore al 50 per cento. Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Il contributo afferente al permesso di costruire comprende una quota di detto costo, variabile dal 5 per cento al 20 per cento, che viene determinata dalle regioni in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione”.
     
     
  2. Il ruolo della Giunta e del Responsabile dell’Ufficio Tecnico
    Come è facilmente evincibile dall’esegesi della norma prima riportata, il potere di determinazione del costo di costruzione per nuovi edifici è attribuito alle Regioni ma, qualora esse non provvedano, il costo di costruzione deve essere adeguato, annualmente ed autonomamente dal Comune, in ragione dell’intervenuta variazione di valore economico accertata dall’Istat. Nella prassi tale adeguamento avviene attraverso una delibera di Giunta o di Consiglio (la competenza, in giurisprudenza, è controversa[2]) che approva la relazione specifica predisposta dal responsabile dell’ufficio tecnico. In particolare, proprio quest’ultimo svolge un ruolo fondamentale:
  • se la Regione ha provveduto a deliberare, la sua relazione deve adeguarsi a quanto indicato dalla Regione medesima;
  • viceversa, se la Regione è rimasta inerte, è preciso compito del responsabile verificare l’aumento Istat e disporre l’aggiornamento da sottoporre alla Giunta.
     
     
  1. La giurisprudenza
    Secondo la giurisprudenza amministrativa (cfr., ad esempio, TAR Molise, sent. 12 luglio 2018, n. 446), l’attività di adeguamento è un vero e proprio obbligo ed è priva di qualsivoglia margine di discrezionalità.
    Non solo.
    Secondo la giurisprudenza contabile, La pacifica natura tecnica e assolutamente vincolata delle operazioni di aggiornamento Istat del costo di costruzione degli edifici comporta la diretta responsabilità dirigente che, nella veste di tecnico comunale, per la condotta omissiva e foriera di errore ha prodotto una lesione attuale e concreta alle finanze comunali, poiché l'ente locale ha incamerato minori entrate contributive rispetto a quanto dovuto ex lege”: è quanto affermato dalla sentenza n. 77/2018 della Corte dei Conti, sezione per l’Emilia Romagna.
    È evidente che il responsabile dell’ufficio tecnico, al fine di potersi difendere nel giudizio contabile, deve dimostrare di essersi attivato ai fini dell’aggiornamento: ad esempio, attraverso comunicazioni scritte, eventualmente ripetute in caso di perdurante inerzia, indirizzate al Sindaco, all’assessore competente, alla Giunta e al Presidente del Consiglio, con cui evidenziare la necessità dell’aggiornamento e sollecitare l’attività di competenza dell’amministrazione. Tali comunicazioni, se anche non fossero sufficienti ad evitare la responsabilità, sicuramente potranno avere la loro incidenza favorevole ai fini della produzione e della quantificazione del danno (da intendersi quale sommatoria delle minori entrate nella casse comunali[3]).
    Segnaliamo, infine, che la Corte dei conti, in una richiesta di parere in materia di mancato aggiornamento degli oneri concessori, ha ritenuto inammissibile il quesito e disposto la trasmissione del quesito e della deliberazione di risposta alla Procura regionale della Corte[4]: e ciò in quanto, secondo i giudici, la richiesta di parere manifesta[va] per tabulas, quale suo logico presupposto, una precisa fattispecie caratterizzata da inadempimento, quella del mancato adeguamento annuale dei costi di costruzione”.
     
     
  2. La decorrenza dell’aggiornamento
    L’aggiornamento opera per le pratiche con il procedimento in corso e non ancora concluse alla data di esecutività della delibera.
    16 luglio 2018
     
     
     
     
     
     
     
 

[1] DPR n. 380/2001.

[2] La competenza è stata riconosciuta in capo alla Giunta, ad esempio, dal TAR Campania, Napoli, sez. II, sent. n. 4206/2013, mentre il TAR Puglia, Lecce, sez. III, nella sent. n. 2765/2010 ha affermato la competenza del Consiglio comunale.

[3] Cfr., ad esempio, Corte conti Marche, sent. 101/2014.

[4] Sez. controllo Emilia Romagna, parere n. 141/2016.

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