Dati da pubblicare sulla sezione "Amministrazione trasparente"

Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo

Quesiti
di De Carlo Eugenio
17 Luglio 2018

In seguito all'entrata in vigore dal 25.05.2018 del Regolamento Europeo Privacy, si chiede se i mandati di pagamento vadano ancora pubblicati e in quale modalità (ossia con tutti i dati) nella sezione amministrazione trasparente del sito del Comune. Si chiede, inoltre, quali dati vadano indicati nelle determine di affidamento e liquidazione (ad ex. Codice Fiscale, P.iva, data di nascita, residenza, ecc).

Risposta

In base all’art. 5 del regolamento i dati personali devono essere trattati in modo adeguato, pertinente e limitato a a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»). Pertanto,  in caso di affidamento deve essere identificabile il soggetto giuridico destintario dello stesso (ditta, ragione sociale, sede, nome e cognome, ambito di esercizio della professione, curriculum entro i limiti degli aspetti dell’attività professionale), in caso di determine di liquidazione si ritiene che sia sufficiente indicare i predetti dati generali, allegando alla determina, anche se sotrattatta alla pubblicazione ma accessibile nei limiti e nei termini di cui alla legge n. 241/1990, apposita scheda recante dati eccedenti i suddetti principi, quali codice fiscale/iva, iban e quant’altro non necessario al pagamento delle somme liquidate.

Quanto agli obblighi di pubblicazione della Trasparenza, questi permangono in quanto autorizzati da fonte di legge (d.lgs. n. 33/2013). In particolare, sussiste l’obbligo di pubblicazione dei dati inerenti atti  di concessione di sussidi e benefici (artt. 26 e 27 decreto cit.)  superiori a 1.000 euro nell’anno solare, con esclusione dell’indicazione di ogni notizia o informazione idonee a rivelare lo stato di salute o la situazione di disagio economico-sociale degli interessati. Si pensi, ad esempio, all´indicazione:

- della disposizione sulla base della quale ha avuto luogo l´erogazione del beneficio economico se da essa è possibile ricavare informazioni sullo stato di salute di una persona (si pensi all´indicazione "erogazione ai sensi della legge 104/1992" che, come noto, è la "Legge-quadro per l´assistenza, l´integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate");

- dei titoli dell´erogazione dei benefici (es. attribuzione di borse di studio a "soggetto portatore di handicap", o riconoscimento di buono sociale a favore di "anziano non autosufficiente" o con l´indicazione, insieme al dato anagrafico, delle specifiche patologie sofferte dal beneficiario);

- delle modalità e dei criteri di attribuzione del beneficio economico (es. punteggi attribuiti con l´indicazione degli "indici di autosufficienza nelle attività della vita quotidiana");

- della destinazione dei contributi erogati (es. contributo per "ricovero in struttura sanitaria" o per "assistenza sanitaria").
Analogamente, è vietato riportare dati o informazioni da cui si può desumere la condizione di indigenza o di disagio sociale in cui versano gli interessati (art. 26, comma 4, del d. lgs. n. 33/2013).

Si tratta di un divieto funzionale alla tutela della dignità, dei diritti e delle libertà fondamentali dell´interessato (art. 2 del Codice), al fine di evitare che soggetti che si trovano in condizioni disagiate – economiche o sociali – soffrano l´imbarazzo della diffusione di tali informazioni, o possano essere sottoposti a conseguenze indesiderate, a causa della conoscenza da parte di terzi della particolare situazione personale. Si pensi, fra l´altro alle fasce deboli della popolazione (persone inserite in programmi di recupero e di reinserimento sociale, anziani, minori di età, etc.). Alla luce delle considerazioni sopra espresse, spetta agli enti destinatari degli obblighi di pubblicazione online contenuti nel d. lgs. n. 33/2013, in quanto titolari del trattamento, valutare, caso per caso, quando le informazioni contenute nei provvedimenti rivelino l´esistenza di una situazione di disagio economico o sociale in cui versa il destinatario del beneficio e non procedere, di conseguenza, alla pubblicazione dei dati identificativi del beneficiario o delle altre informazioni che possano consentirne l´identificazione. Tale decisione rimane comunque sindacabile da parte del Garante che assicura il rispetto dei predetti principi in materia di protezione dei dati personali.

In ogni modo, si evidenzia che i soggetti destinatari degli obblighi di pubblicazione contenuti nel d. lgs. n. 33/2013 sono tenuti, anche in tale ambito, al rispetto dei principi di necessità (art. 3, comma 1, del Codice), pertinenza e non eccedenza (art. 11, comma 1, lett. d, del Codice), nonché delle disposizioni a tutela dei dati sensibili (art. 22 del Codice).

 

Non risulta, pertanto, giustificato diffondere, fra l´altro, dati quali, ad esempio, l´indirizzo di abitazione o la residenza, il codice fiscale di persone fisiche, le coordinate bancarie dove sono accreditati i contributi o i benefici economici (codici IBAN), la ripartizione degli assegnatari secondo le fasce dell´Indicatore della situazione economica equivalente-Isee, l´indicazione di analitiche situazioni reddituali, di condizioni di bisogno o di peculiari situazioni abitative, etc.

16 luglio 2018      Dott. Eugenio De Carlo

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