Patrocinio ai titolari di due esercizi commerciali

Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo

Quesiti
di De Carlo Eugenio
16 Luglio 2018

Il segretario comunale, su richiesta della giunta, ha rinviato per approfondimenti una proposta di deliberazione concernente il rilascio del patrocinio. proposto dall'assessore al commercio, su richiesta di due esercizi commerciali presenti nel centro cittadino per l'organizzazione di una cena in piazza durante i primi giorni di agosto. le motivazioni di interesse pubblico espresse nella proposta di deliberazione riguardavano lo sviluppo della comunita' locale e il favorire un momento di aggregazione nel territorio. Si precisa questo ente non ha un regolamento di concessione dei patrocini. si chiede il vostro punto di vista in merito ed eventuali fonti e pareri che possano orientare e supportare la giunta ad adottare una deliberazione con motivazioni più robuste in merito all'argomento indicato.

Risposta

Il patrocinio costituisce una forma di riconoscimento e di sostegno ad iniziative locali per cui molti enti si dotano di appositi regolamenti che disciplinano il procedimento, specie ove esso si concretizzi in elargizioni e sussidi o benefici che sono inquadrabili nell’ambito dell’art. 12 L. 241/1990.

 

Nel caso si tratti di patrocinio di tipo morale, senza alcun contributo economico, diretto o indiretto, non si pongono problemi particolari. Nel secondo caso, invece, secondo la giurisprudenza contabile, se l’elargizione è funzionale a conseguire all’ente  i propri fini istituzionali, essa non è vietata dall’ordinamento. Se, infatti, l’azione è intrapresa al fine di soddisfare esigenze della collettività rientranti nelle finalità perseguite dal Comune (ad es., l’interesse alla conservazione del patrimonio storico, culturale e artistico) il beneficio non può equivalere ad un depauperamento del patrimonio comunale, in considerazione dell’utilità che l’ente o la collettività ricevono dallo svolgimento del servizio pubblico o di interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve il contributo.

 

Riconosciuto l’interesse generale dell’attività, la natura pubblica o privata del soggetto che percepisce il contributo risulta indifferente, posto che la stessa amministrazione opera utilizzando, per molteplici finalità (gestione di servizi pubblici, esternalizzazione di funzioni strumentali, etc.), soggetti aventi natura privata (cfr. deliberazione n. 262/2012/PAR) (Sez. reg. contr. Lombardia, 248/2014).

 

Secondo quest’indirizzo, dunque, sono ammissibili contributi per attività svolte anche da privati che rientrino nelle competenze dell’ente locale, laddove costituiscano una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell’immagine dell’amministrazione (Sez. reg. contr. Lombardia, 248/2014).

 

Dunque, sono possibili le contribuzioni (siano esse sotto forma di erogazioni, sovvenzioni, o concessioni di patrocinio) a iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune e svolte nell’interesse della collettività, in coerenza anche con i principi di sussidiarietà orizzontale di cui all’art. 118 della Costituzione, trattandosi di contribuzioni connotate dallo svolgimento di un’attività propria del Comune in forma sussidiaria, esercitata cioè in via mediata da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche (cfr. Corte Conti, sez. contr. Piemonte, 21.12.2012, n. 483; Corte Conti, sez. contr. Puglia, 014.3.2013, n. 54).

 

Ovviamente resta a carico dell'ente l'onere di evidenziare, nell'esercizio della sua valutazione discrezionale, le finalità pubblicistiche da perseguire con l'erogazione di vantaggi economici di qualsiasi natura a favore dei terzi, motivando le ragioni quali quelle, ad es., legate alla vocazione turistica del territorio, alla tradizione locale, alla finalità non lucrative dell’iniziativa (ad es., aperta a tutti e senza corrispettivi, ma solo contributi volontari), alle modalità di svolgimento ecc..

 

In ogni caso, eventuali esenzioni tosap e tari sono non sono concedibili al di fuori delle ipotesi previste dalla normativa che, evidentemente, esclude forme di sostegni a soggetti economici e per iniziative che non siano specificamente volte a scopi di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica.

 Dott. Eugenio De Carlo 17/07/2018

 

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