Accesso civico generalizzato o documentale

Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo

Quesiti
di De Carlo Eugenio
13 Luglio 2018

Un cittadino ha chiesto di ottenere l'accesso con estrazione copia di atti relativi ad un contributo erogato dal ns. Ente. Nello specifico, ha chiesto di ottenere tutta la documentazione agli atti dell'Ente relativa al suddetto contributo e cioè: copia di richiesta contributo, copia dei disegni progettuali e del computo metrico dell'intervento oggetto di contribuzione, copia della documentazione di fine lavori, ecc.. Il richiedente pone a base della sua richiesta la volontà di tutelare un'opera adiacente all'opera realizzata, oggetto di contributo, a suo dire soggetta al vincolo monumentale. SI CHIEDE DI SAPERE SE TALE RICHIESTA E' DA TRATTARE COME ACCESSO GENERALIZZATO O COME ACCESSO DOCUMENTALE E SE E' NECESSARIA LA NOTIFICA AI CONTROINTERESSATI. Preciso che l'Ente ha approvato il Regolamento di accesso agli atti nell'anno 1999 e non ha più provveduto al suo aggiornamento.

 

 

Risposta

La richiesta appare avere tutti i caratteri oggettivi dell’accesso documentale di cui alla legge n. 241/1990 in relazione al quale l’istante deve dimostrare di avere un interesse diretto, concreto ed attuale.

Infatti, nel caso dell'accesso documentale ex lege n. 241 del 1990, la tutela può consentire un accesso più in profondità a dati pertinenti; nel caso dell'accesso generalizzato, le esigenze di controllo diffuso del cittadino consentono un accesso meno in profondità (se del caso, in relazione all'operatività dei limiti) ma più esteso, avendo presente che l'accesso in questo caso comporta, di fatto, una larga conoscibilità (e diffusione) di dati, documenti e informazioni[1]. Pertanto, anche dopo l’entrata in vigore delle norme che disciplinano l’accesso civico “generalizzato”, permane un settore “a limitata accessibilità”, nel quale continuano ad applicarsi le più rigorose norme della l. 241/1990[2].

Ai fini della distinzione tra accesso civico generalizzato e accesso documentale, in particolare, rileva la natura dell’interesse per cui si agisce:

- nel primo caso, il richiedente, in funzione del proprio status di cittadino, persegue solamente gli scopi indicati dall’art. 1, comma 1 e dall’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013;

- nel secondo, il richiedente, specie qualora ciò sia evidenziato dall’opposizione dei controinteressati[3], persegue scopi individuali, privati, egoistici[4].

 


[1] (v. TAR Lazio, sent. 3769/2017 e Linee guida Anac, par. 2.3).

[2] (v. Consiglio di Stato, sentenza n. 651/2018 :  se è vero che ormai è legislativamente consentito a chiunque di conoscere ogni tipo di documento o di dato detenuto da una pubblica amministrazione (oltre a quelli acquisibili dal sito web dell’ente, in quanto obbligatoriamente pubblicabili), nello stesso tempo, qualora la tipologia di dato o di documento non possa essere resa nota per il pericolo che ne provocherebbe la conoscenza indiscriminata, mettendo a repentaglio interessi pubblici ovvero privati, l’ostensione di quel dato e documento sarà resa possibile solo in favore di una ristretta cerchia di interessati (tranne nelle ipotesi in cui è legislativamente escluso l’accesso documentale) secondo le tradizionali e più restrittive regole recate dalla l. 241/1990).

[3] (v. Linee Guida Anac :  “devono essere tenute in considerazione le motivazioni addotte dal soggetto controinteressato, che deve essere obbligatoriamente interpellato dall’ente destinatario della richiesta di accesso generalizzato, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del d. lgs. n. 33/2013. Tali motivazioni costituiscono un indice della sussistenza di un pregiudizio concreto, la cui valutazione però spetta all’ente e va condotta anche in caso di silenzio del controinteressato” (par. 8.1, pag. 21).”

[4] (v. Garante privacy, parere n. 566/2017 : “Tali circostanze non risultano conformi a quanto indicato anche nelle citate Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico, nella parte in cui si ricorda che l’accesso“generalizzato” è servente rispetto alla conoscenza di dati e documenti detenuti dalla p.a. «Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico» (art. 5, comma 2, del d. lgs. n. 33/2013) (cfr. par. 8.1)” (provvedimento Garante n. 566/2017 cit., pag. 3).”

 

 

Dott. Eugenio De Carlo 12/07/2018

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