Oneri tutela minori

Risposta al quesito del Dott. Pietro Cucumile

Quesiti
di Cucumile Pietro
13 Luglio 2018

Il Tribunale Ordinario ha affidato un minore al nostro Comune, mantenendolo collocato presso la madre (senza limitare la potesta’ genitoriale). Ha disposto:

• Di garantire l’idoneo supporto alla madre anche tramite intervento educativo domiciliare;

• Di prevedere visite protette tra padre e figlio

• Di attivare la presa in carico neuropsichiatrica al fine di individuare eventuali supporti necessari al suo interesse (ad es. Sostegno scolastico). La madre del minore ed il minore sono residenti a Sirtori, mentre il padre è residente in provincia di Verona. Il servizio tutela minori ha attivato il servizio di adm, di assistenza educativa scolastica (anche in assenza di una certificazione neuropsichiatrica, essendo difficilmente gestibile il comportamento del bambino in classe) ed il servizio di spazio neutro. E’ stato chiesto al comune di residenza del padre l’impegno di spesa per sostenere il 50% dei costi previsti, ma il comune ha risposto come segue: “non si ritiene possano essere considerate a ns. Carico le spese relative all’intervento educativo adm, come da voi richiesto, in quanto risulta essere destinato al minore, il quale è residente nel comune di Sirtori (lc) e, come contenuto nel decreto sopra citato, risulta essere affidato al suddetto comune.” Il comune si rende disponibile solo ad organizzare le visite protette padre-figlio presso il luogo di vita del padre. Si sottolinea che il minore ha sei anni. Il comune di residenza del padre può rifiutarsi di sostenere le spese di tutela del minore in oggetto?

 

 

Risposta

La Legge regionale della Lombardia n° 1/2000, all’articolo 4, comma 81 e successive modifiche (L.R.3 del 12 marzo 2008) precisa che “ Gli oneri per le prestazioni socio – assistenziali che in base alle leggi e agli atti di programmazione regionale gravano sui comuni sono a carico del comune in cui l’avente diritto alla prestazione è residente (omissis). Per i minori la residenza o la dimora di riferimento è quella dei genitori titolari della relativa potestà o del tutore”.

 
La circolare della Regione della Lombardia n° 42 del 17/12/2003, così si esprime:

 
1. “La funzione di tutela del minore, di cui è titolare il comune, ricomprende tutte le attività volte a garantire la crescita e lo sviluppo sano ed armonico del minore preso in carico dei servizi sociali del comune e non soltanto quelle relative all’assolvimento delle proprie competenze e delle prescrizioni conseguenti il provvedimento di affidamento da parte dell’Autorità Giudiziaria minorile”; 


2. “Per minori figli di genitori separati o divorziati, residenti in due comuni diversi la competenza al pagamento è di entrambi i comuni ove risiedono i genitori, purchè gli stessi conservino la potestà genitoriale. Qualora tale potestà sia stata definita in capo ad uno solo dei genitori, il comune tenuto al pagamento è quello di residenza del genitore esercente tale potestà”; 

 

Ciò detto, sulla base della legge quadro n. 328/2000 e della citata legge della Regione Lombardia, è nella specie indubitabile il riferimento ai comuni di residenza del minore al momento della decisione dell’ A.D.M.

 

Pertanto, a parere di chi scrive, la competenza continua a rimanere strettamente connessa alla residenza anagrafica di ambedue i genitori in possesso della potestà condivisa sul figlio, al momento dell’intervento sul minore stesso.

 

Si ricorda, poi, che, in presenza di genitori, l’obbligo di costoro a provvedere al mantenimento del figlio permane (art. 147 c.c.), anche quando il Tribunale per i minorenni ne abbia disposto l'allontanamento dalla casa familiare ed il collocamento in casa-famiglia, nonché altri interventi. Conseguentemente, i genitori sono tenuti a farsi carico degli oneri richiesti dalle prestazioni imposte, anche qualora il provvedimento giudiziale abbia posto la retta a carico di un comune (cfr. Cassazione Sez. I civile, sent. 8 novembre 2010, n. 22678 e 11 novembre 2010, n. 22909). 

 

Infine, si ricorda che sono assegnate ai Comuni tutte le funzioni amministrative nell’ambito dell’assistenza sociale, ivi compresi “gli interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili nell'ambito della competenza amministrativa e civile" (cfr. Corte costituzionale nn.174/1981 e 287/1987). 

 

Dott. Pietro Cucumile 10/07/2018

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