Approfondimento di Pippo Sciscioli
Giro di vite del Governo contro la ludopatia
Di Pippo Sciscioli
Giro di vite del Governo contro la ludopatia anche con l’apporto dei Comuni.
Con l’ultimo decreto-legge del 12 luglio, il Consiglio dei Ministri, tra le altre disposizioni, ha previsto il rafforzamento della tutela del consumatore e un più efficace contrasto alla ludopatia, considerata da anni livello essenziale di assistenza sanitaria.
In particolare, l’articolo 8 fissa il divieto della pubblicità di giochi o scommesse con vincite in denaro, in considerazione delle cospicue dimensioni che tale pratica ha assunto in Italia con conseguente aumento del rischio soprattutto per i soggetti più deboli ed esposti alla dipendenza patologica, con gravi ripercussioni sul loro equilibrio psicologico, familiare e finanziario.
Il comma 1 del decreto vieta qualsiasi forma di pubblicità relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni ed internet.
Il divieto vale anche per le sponsorizzazioni e tutte le forme di comunicazione di contenuto promozionale non annoverabili fra i consueti messaggi di pubblicità tabellare e comprende le citazioni visive ed acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti che promuove il gioco d’azzardo o la scommessa. Sono escluse dal divieto le lotterie nazionali a estrazione differita e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
In questa crociata saranno coinvolti anche i Comuni che non potranno più autorizzare richieste di pubblicità sul proprio territorio: si pensi a manifesti da affiggere su impianti pubblicitari, volantinaggi, ecc., per pubblicizzare l’apertura di sale giochi e punti scommesse:
E questo sia che gestiscano direttamente il servizio di affissione sia che lo facciano indirettamente avvalendosi di società concessionarie cui dovranno impartire precise direttive utili allo scopo.
Ma il Comune avrà un ruolo anche in fase di vigilanza, segnalando- tramite i Comandi di Polizia Locale- forme abusive di pubblicità all’Autorità competente alla contestazione ed all’irrogazione delle sanzioni, individuata dal decreto nell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Pesanti le sanzioni previste dai commi 2 e 3, con l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria commisurata nella misura del 5% del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, ad un importo minimo di € 50.000 a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell’organizzatore della manifestazione, evento o attività.
Il pacchetto di misure introdotto è finalizzata a tutelare più efficacemente il consumatore da un tipo di pubblicità sempre più pervasiva, in continuità con precedenti disposizioni in merito varate, a vario titolo, in precedenza dallo Stato, dalle Regioni e dai Comuni.
In ambito di Unione Europea esiste una risoluzione del Parlamento Europeo del 10 settembre 2013 sul gioco d’azzardo online nel mercato interno in cui si evidenzia sia che i fornitori di gioco d’azzardo online devono in ogni caso rispettare la legislazione nazionale degli Stati membri in cui operano sia che è opportuno che gli Stati membri conservino il diritto di imporre le restrizioni che ritengono necessarie e giustificate da un imperativo motivo di interesse generale (cioè la tutela della salute) per contrastare il gioco d’azzardo online illegale.
11 luglio 2018
Giro di vite del Governo contro la ludopatia
Di Pippo Sciscioli
Giro di vite del Governo contro la ludopatia anche con l’apporto dei Comuni.
Con l’ultimo decreto-legge del 2 luglio, il Consiglio dei Ministri, tra le altre disposizioni, ha previsto il rafforzamento della tutela del consumatore e un più efficace contrasto alla ludopatia, considerata da anni livello essenziale di assistenza sanitaria.
In particolare, l’articolo 8 fissa il divieto della pubblicità di giochi o scommesse con vincite in denaro, in considerazione delle cospicue dimensioni che tale pratica ha assunto in Italia con conseguente aumento del rischio soprattutto per i soggetti più deboli ed esposti alla dipendenza patologica, con gravi ripercussioni sul loro equilibrio psicologico, familiare e finanziario.
Il comma 1 del decreto vieta qualsiasi forma di pubblicità relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni ed internet.
Il divieto vale anche per le sponsorizzazioni e tutte le forme di comunicazione di contenuto promozionale non annoverabili fra i consueti messaggi di pubblicità tabellare e comprende le citazioni visive ed acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti che promuove il gioco d’azzardo o la scommessa. Sono escluse dal divieto le lotterie nazionali a estrazione differita e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
In questa crociata saranno coinvolti anche i Comuni che non potranno più autorizzare richieste di pubblicità sul proprio territorio: si pensi a manifesti da affiggere su impianti pubblicitari, volantinaggi, ecc., per pubblicizzare l’apertura di sale giochi e punti scommesse:
E questo sia che gestiscano direttamente il servizio di affissione sia che lo facciano indirettamente avvalendosi di società concessionarie cui dovranno impartire precise direttive utili allo scopo.
Ma il Comune avrà un ruolo anche in fase di vigilanza, segnalando- tramite i Comandi di Polizia Locale- forme abusive di pubblicità all’Autorità competente alla contestazione ed all’irrogazione delle sanzioni, individuata dal decreto nell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Pesanti le sanzioni previste dai commi 2 e 3, con l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria commisurata nella misura del 5% del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, ad un importo minimo di € 50.000 a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell’organizzatore della manifestazione, evento o attività.
Il pacchetto di misure introdotto è finalizzata a tutelare più efficacemente il consumatore da un tipo di pubblicità sempre più pervasiva, in continuità con precedenti disposizioni in merito varate, a vario titolo, in precedenza dallo Stato, dalle Regioni e dai Comuni.
In ambito di Unione Europea esiste una risoluzione del Parlamento Europeo del 10 settembre 2013 sul gioco d’azzardo online nel mercato interno in cui si evidenzia sia che i fornitori di gioco d’azzardo online devono in ogni caso rispettare la legislazione nazionale degli Stati membri in cui operano sia che è opportuno che gli Stati membri conservino il diritto di imporre le restrizioni che ritengono necessarie e giustificate da un imperativo motivo di interesse generale (cioè la tutela della salute) per contrastare il gioco d’azzardo online illegale.
11 luglio 2018