Regole che disciplinano la mobilità in entrata e in uscita e riflessi sulla spesa di personale

Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la regione Piemonte – Delibera 6 giugno 2018, n. 69

Servizi Comunali Dotazione organica
di Redazione: Galli Gianluca
12 Luglio 2018

MASSIMA

In ordine alla procedura di mobilità, si rammenta che i rapporti tra l'istituto della mobilità e i vincoli assunzionali sono disciplinati dall' art. 1, comma 47, L. n. 311 del 2004: da tale norma deriva che la mobilità è una forma di reclutamento, consentita anche in deroga a tali vincoli, purché sia garantita la neutralità finanziaria dell'operazione per l'erario pubblico, con riguardo sia all'ente di provenienza sia a quello di destinazione, anche quando gli stessi siano sottoposti a discipline limitative differenziate. La neutralità finanziaria, per essere tale, deve garantire che all'interno del comparto pubblico non si producano variazioni nella consistenza numerica dell'organico e incrementi nella spesa di personale. A tal fine la mobilità in uscita verso un ente sottoposto a limitazioni non è considerata dall'ente cedente, a sua volta sottoposto a vincoli assunzionali, come cessazione utile a i fini di nuove assunzioni dall'esterno, così come l'ente di destinazione non imputerà l'ingresso in mobilità nella quota consentita dalle norme vigenti per le assunzioni. 

Per quanto riguarda invece la spesa di personale, invece, si rammenta l’articolo 1, comma 557, legge n. 296/2006, “Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale”.


Tale contenimento, al fine di contemperarlo con le esigenze di autonomia discrezionale degli enti locali, trova poi precisazione per le modalità operative nel successivo comma 557 quater a mente del quale “Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”.

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