2° domanda: Si precisa che il bando del comune A prevedeva l’assunzione di nr. 1 unità a 33 e che la graduatoria era utilizzabile anche per assunzioni a 36 ore.
Risposta : L’ente che avrà assunto da solo, o sulla base degli accordi convenzionali con altro a cui è eventualmente associato, potrà disporre il contratto di lavoro sino a 36 ore come previsto per il concorso alla cui graduatoria si attinge.
3° domanda : Nel caso in cui non fosse possibile tale soluzione, se il comune B assume il soggetto X con un contratto a 33 ore, dopo il periodo di prova , può essere effettuata la mobilità dal comune B al comune C? In questo caso per il comune C non occorre calcolare la quota assunzionale, ed il comune B perde totalmente la relativa quota e quindi la possibilità di recuperare quel posto?
Risposta : Il reclutamento derivante da mobilità volontaria è “neutro” ed irrilevante per la disciplina del turn over se proveniente da altri enti sottoposti a vincoli assunzionali e non costituisce comunque cessazione ai fini del calcolo della capacità assunzionale per l’ente cedente, il quale potrà sostituire tale unità soltanto ricorrendo, a sua volta, ad un’analoga procedura di mobilità in entrata. La ratio della normativa che sorregge tale interpretazione, risiede “nella necessità di ricondurre i limiti di spesa di personale nell’ambito della spesa complessiva della pubblica amministrazione, precludendo, pertanto agli enti di calcolare il risparmio per interruzione del rapporto quando non vi sia un’effettiva rottura del legame con la P.A. unitariamente intesa come nel caso di mobilità volontaria neutra” (in tal senso sez. reg. controllo Campania n. 37/2014; sez. reg. controllo Lombardia n. 373/2012; sez. reg. contr. Liguria n. 48/2014).
4° domanda : Nel calcolo della quota assunzionale se il dipendente cessato (vigile urbano) proveniva dalle ferrovie dello stato con rimborso sui trasferimenti statali della spesa necessaria, può essere considerato nel calcolo del turn over?
Risposta: in tutti i casi di mobilità tra enti, anche in caso mobilità intercompartimentale, come prima precisato, la mobilità volontaria è “neutra” ed irrilevante per la disciplina del turn over se proveniente da altri enti sottoposti a vincoli assunzionali e non costituisce comunque cessazione ai fini del calcolo della capacità assunzionale per l’ente cedente (cfr. Corte conti Lombardia, delibera n.91/2018).
Dott. Eugenio De Carlo 09/07/2018