MATERIALE WORKSHOP: La GESTIONE DEL CIMITERO: fonti normative, piano regolatore, concessioni, manutenzioni sepolture, attività e lampade votive
Sintesi dell'intervento del Dott. Stefano Paoli
DOMANDA:
E’ intenzione dell’ Ente realizzare un percorso didattico con relativa spesa di investimento in una ex cava di proprietà privata. La proprietà cederebbe la Cava in comodato d’uso gratuito per 99 anni.
Si tratterebbe sempre di un cespite non di proprietà comunale.
Si chiede pertanto se le relative spese di investimento possano essere effettuate in conto capitale e quindi inventariate e ammortizzate e se debbano essere considerate in spesa corrente.
Risposta
Le spese di investimento che riguardano beni di terzi sono da classificare fra le immobilizzazioni immateriali ed iscritte in finanziaria al titolo 2.
Il principio contabile applicato 4/3, in particolare, prevede:
Nel caso in cui l’amministrazione pubblica faccia investimenti apportando miglioramento su immobili di terzi di cui si vale in locazione (ad es. manutenzione straordinaria su beni di terzi), tali migliorie andranno iscritte tra le immobilizzazioni immateriali e ammortizzate nel periodo più breve tra quello in cui le migliorie possono essere utilizzate (vita utile residua dell’immobile del terzo) e quello di durata residua dell’affitto.
Nel caso in cui le migliorie e le spese incrementative sono separabili dai beni di terzi di cui l’ente si avvale, (ossia possono avere una loro autonoma funzionalità), le migliorie sono iscritte tra le “Immobilizzazioni materiali” nella specifica categoria di appartenenza.
Nel caso in cui l’amministrazione pubblica faccia investimenti apportando miglioramento su immobili di privati (ad es. in locazione) di cui non si vale, l’operazione è contabilizzata con le modalità previste per i trasferimenti in c/capitale a privati.
Nello specifico caso in finanziaria vanno codificate alla seguente voce:
U.2.02.03.06.999 Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi
La matrice di transizione correla tale voce con la seguente codifica in economica:
1.2.1.07.01.01.001Manutenzione straordinaria su altri beni demaniali di terzi
Quanto nello specifico all’ammortamento il principio contabile applicato 4/3 precisa inoltre:
Nel caso in cui l’ente faccia investimenti apportando miglioramenti su immobili di terzi di cui si vale in locazione (ad es. manutenzione straordinaria su beni di terzi), tali migliorie andranno iscritte tra le immobilizzazioni immateriali e ammortizzate nel periodo più breve tra quello in cui le migliorie possono essere utilizzate (vita utile residua dell’immobile del terzo) e quello di durata residua del contratto di locazione.
Oltre ai beni in locazione, sono considerati “beni di cui un ente si avvale”, anche quelli oggetto di concessione amministrativa e i beni demaniali la cui gestione è trasferita ad un ente dalla legge[1].
Rimane in capo ai revisori dell’ente, ai quali è richiesta l’espressione di un esplicito parere, la verifica, da effettuarsi per ogni singolo caso, di una convenienza dell’ente ad apportare migliorie su beni di terzi, in uso, a qualunque titolo detenuti, tenendo in debito conto dei casi in cui la spesa è prevista come obbligatoria dalla legge[2].
Nel caso di immobilizzazioni derivanti da concessioni da altre amministrazioni pubbliche, il costo di acquisizione dell’immobilizzazione è ammortizzato in un periodo temporale pari alla durata della concessione (se alla data della predisposizione dello stato patrimoniale la concessione è già stata rinnovata, la durata dell’ammortamento dovrà essere commisurata al periodo complessivo della concessione, incluso il rinnovo).
Nel caso in cui l’ente faccia investimenti apportando miglioramenti su immobili di privati (ad es. in locazione) di cui non si avvale, l’operazione è contabilizzata con le modalità previste per i contributi agli investimenti.
Si precisa che è opinione dello scrivente che si debba far riferimento a quanto previsto per le locazioni anche in caso di comodato.
[1] Modifica prevista dal decreto ministeriale del 20 maggio 2015.
[2] Modifica prevista dal decreto ministeriale del 20 maggio 2015.
Sintesi dell'intervento del Dott. Stefano Paoli
Dipartimento per la trasformazione digitale – 16 aprile 2025
Dipartimento per la trasformazione digitale – 16 aprile 2025
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
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