Pubblici esercizi

Risposta al quesito del Dott. Pietro Cucumile

Quesiti
di Cucumile Pietro
10 Luglio 2018

Un pubblico esercizio ha ampliato la superficie di somministrazione senza avere effettuata nessuna comunicazione al suap. In che sanzione incorre considerato che è stato già effettuato l'abuso edilizio?

 


 

Risposta

Si premette che la L. n° 287/1991 non contemplava la variazione della superficie di somministrazione come elemento rilevante. Quindi, tale variazione non era soggetta a nessun adempimento, anche se per prassi veniva richiesto in quanto implicante anche una variazione a fini sanitari.

 

In Lombardia, invece, la Legge regionale di settore contempla la variazione della superficie di somministrazione nell’ambito della normativa sotto riportata:

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REGIONE LOMBARDIA, Legge 24 dicembre 2003, n. 30:

 

ARTICOLO 11 (Ampliamento degli esercizi)

1. L’ampliamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico è soggetto a comunicazione al comune competente per territorio e può essere effettuato decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

2. Nella comunicazione di cui al comma 1 il soggetto interessato dichiara di aver rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienicosanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche, nonché quelle relative alle destinazioni d’uso.

 

 

ARTICOLO 23 (Sanzioni)

1. A chiunque eserciti l’attività di somministrazione di alimenti e bevande senza la prescritta autorizzazione o altro titolo autorizzatorio, ovvero quando questa sia stata revocata o sospesa o decaduta, ovvero senza i requisiti di cui agli articoli 5 e 6, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 17 bis, comma 1, del r.d. 773/1931.

2. Per ogni altra violazione alle disposizioni della presente legge, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 17 bis, comma 3, del r.d. 773/1931.

3. Nelle fattispecie di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17-ter e 17-quater, del r.d. 773/1931.

4. Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni è regolato dalla legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689 concernente modifiche al sistema penale).

5. Il comune è competente a ricevere il rapporto di cui all’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), applica le sanzioni amministrative ed introita i proventi.

 

Non è superfluo ricordare che l’ufficio procedente dovrà segnalare l’ampliamento della superficie di somministrazione al competente ufficio AUSL per gli effetti sanitari, all’ufficio tributi per gli effetti di evasione tributaria locale, alla Compagnia GDF per gli effetti di eventuale evasione tributaria nazionale nonché all’ufficio urbanistico e di polizia locale per gli effetti di violazione alla normativa edilizia o di tutela di eventuali vincoli ambientali, paesaggistici o archeologici. Inoltre, si suggerisce di verificare se l’eventuale ampliamento abbia inciso sui requisiti di sorvegliabilità del locale. Infine, si badi che ogni azione conformativa o inibitoria dell’ufficio SUAP intrapresa ex art. 19 e ss. della legge n° 241/90 dovrà essere mirata a richiedere la chiusura e/o la rimessa in pristino relativamente della superficie eccedente e non di quella regolarmente autorizzata.

 

Dott. Pietro Cucumile 05/07/2018

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