Risposta al quesito del Dott. Ambrogio Fichera
QuesitiL'installazione delle apparecchiature da gioco ex art. 110 del TULPS è sempre assoggettata a contingentamento in base alla superficie del locale ? Ovvero a seguito del decreto liberalizzazioni non sono più applicabili i limiti? Per l'installazione è sufficiente una segnalazione certificata di inizio attività? Ovvero è necessaria licenza Tulps?
Con il decreto interdirettoriale 27 ottobre 2003 era stata disciplinata la “determinazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all’art. 110, commi 6 e 7, lettera b) del testo unico delle leggi d pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), che possono essere installati presso esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati.”. Successivamente, il decreto direttoriale 27 luglio 2011 “Determinazione dei criteri e parametri numerico quantitativi per l'installabilità di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S.”, all’articolo 7, ha disposto la sostituzione, con esclusivo riferimento agli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S., della disciplina, in ordine ai parametri numerico quantitativi, prevista dal decreto interdirettoriale 27 ottobre 2003 e dal decreto direttoriale 18 gennaio 2007, nonché dal comma 2 dell'art. 9 del decreto direttoriale 22 gennaio 2010. In particolare, l’articolo 4 del suddetto decreto 27 luglio 2011 stabilisce i nuovi parametri numerico quantitativi per l’installabilità degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S. Per gli apparecchi di cui al comma 7 dell’articolo 110 resta applicabile la disciplina prevista dall’articolo 2 comma 3 del decreto direttoriale 18 gennaio 2007 “Individuazione del numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del T.U.L.P.S. che possono essere installati per la raccolta di gioco presso punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici”, decreto che riguarda esclusivamente le sale pubbliche da gioco, chiamate convenzionalmente «sale giochi», ovvero locali allestiti specificamente per lo svolgimento del gioco lecito e dotati di apparecchi da divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici od elettronici, oltre ad eventuali altri apparecchi meccanici quali, ad esempio, bigliardi, bigliardini, flipper o juke-box. Sempre con riferimento agli apparecchi di cui al comma 7, l’unica disposizione che faceva riferimento all’installazione nei bar ed esercizi similari di tale tipologia di apparecchi era contenuta nel decreto 27 ottobre 2003, che però dava indicazioni solo per gli apparecchi di cui alla lettera b) del comma 7, apparecchi ora non più installabili. Pertanto attualmente non sono previsti contingenti numerici per gli apparecchi di cui al comma 7 installabili nei bar.
L’apertura di una sala giochi è soggetta ad autorizzazione ex articolo 86 T.U.L.P.S., ai sensi di quanto previsto dal punto 6.1 della Tabella A allegata al Decreto Legislativo 25/11/2016, n. 222. Si veda in proposito quanto specificato nella nota del Ministero dell’Interno n. 557/PAS/U/004683 del 23/03/2017.
Per l’installazione degli apparecchi da gioco all’interno degli esercizio pubblici di somministrazione di alimenti e bevande non è prevista alcuna specifica autorizzazione/SCIA in quanto i suddetti esercizi sono da ritenersi autorizzati anche ai sensi dell’articolo 86 del T.U.L.P.S.
Dott. Ambrogio Fichera 03/07/2018
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