Sterilizzazione dell’IVA per la conversione contabile

Risposta al quesito del Dott. Vincenzo Cuzzola

Quesiti
di Cuzzola Vincenzo
09 Luglio 2018

Un Ente ha effettuato degli acquisti da San Marino nel titolo II, occorre calcolarci l'iva e sterilizzare il revers.

 

Solitamente per il reverse è specificato di emettere l'ordinativo di incasso per l'iva reverse al Titolo 3 - codice di bilancio E.3.05.99.03.001 'Entrate per sterilizzazione inversione contabile IVA (reverse charge)'.

 

Si chiede se nel caso di acquisti relativi al titolo 2 (parte capitale), l'entrata per l'iva va comunque registrata al titolo 3 (parte corrente) o se c'è una specifica codifica per le entrate capitali (titolo 4).

 

 


 

Risposta

Anche per le spese di natura in conto capitale la sterilizzazione dell’IVA per la conversione contabile, è da effettuarsi nel titolo III delle entrate (nel qual caso scaturisse un credito, detto credito IVA imputabile a investimenti finanziati da debito non può essere destinato alla compensazione di tributi o alla copertura di spese correnti. Il credito IVA imputabile a investimenti finanziati da debito non può essere destinato alla compensazione di tributi o alla copertura di spese correnti. A tal fine, una quota del risultato di amministrazione pari al credito IVA derivante dall’Investimento finanziato dal debito, è vincolata alla realizzazione di investimenti)

Per la registrazione contabile, valgono le regole dettate nel principio contabile 4/2, § 5.2 lett e), ossia:

Spese effettuate nell’ambito di attività commerciali soggette al meccanismo dell’inversione contabile e sono registrate come segue:


a. la spesa concernente l’acquisizione di beni o di servizi è impegnata per l’importo comprensivo di IVA;

b.  tra le entrate correnti  si accerta un entrata di importo pari all’IVA derivante dall’operazione di inversione contabile, al capitolo codificato E.3.05.99.03.001 Entrate per sterilizzazione inversione contabile IVA (reverse charge);

c. emette un ordine di pagamento a favore del fornitore per l’importo fatturato al lordo dell’IVA a valere dell’impegno di spesa di cui alla lettera a, con contestuale ritenuta per l’importo dell’IVA ;

d. a fronte della ritenuta IVA indicata alla lettera a. si provvede all’emissione di una reversale  in entrata di pari importo a valere dell’accertamento di cui alla lettera b;

e. alle scadenze per la liquidazione dell’IVA, in considerazione delle risultanze delle scritture della contabilità economico patrimoniale e delle scritture richieste dalle norme fiscali, l’ente determina la propria posizione IVA e, se risulta un debito IVA,  impegna la relativa spesa alla voce codificata U.1.10.03.01.000 “Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali”. 

Dott. Vincenzo Cuzzola 04/07/2018

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