Calcolo della quota assunzionale 2018

Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo

Quesiti
di De Carlo Eugenio
06 Luglio 2018

Nel calcolo della quota assunzionale 2018, rispetto ai cessati (nel caso  specifico turn over 75% cessati 2015) la percentuale si applica sul  tabellare totale (stip. tabellare, ivc, peo, ria, comparto, ind.  vigilanza ecc.) o necessita decurtare le voci che trovano copertura nel  fondo salario accessorio (Peo, ria, ind. comparto)?  Inoltre nel calcolo di cui sopra oltre al tabellare (di cui alla prima  domanda si può aggiungere una quota media di salario accessorio pro  capite (totale fondo accessorio annuale suddiviso per il numero dei  dipendenti presenti al momento della cessazione)?  Per il calcolo delle percentuali da applicare(100%-75%) nel caso in cui  la spesa del personale/spesa corrente non risulti inferiore al 24%,  occorre depurare dal totale della spesa i maggiori oneri contrattuali  ccnl 2004, formazione, missioni ecc., cioè applicando lo stesso  criterio nel determinare il rispetto del limite di spesa del triennio  2011/2013?

Risposta

Si riportano le allegate tabelle secondo le recenti indicazioni dell’ANCI, con le ulteriori precisazioni ai fini della risposta quesito.

 

 

 

FACOLTÀ ASSUNZIONALI

LIMITI SPESA PERSONALE

 

Comuni con popolazione fino a

1.000 ab.

Turn over 1 a 1 + resti triennio precedente

Spesa non superiore alla spesa esercizio 2008

 

RIFERIMENTI

 

cfr. art. 1, c. 562, legge n. 296/2006; Corte conti, Toscana, par. n. 176/2012.

NOTE

Spesa al lordo oneri riflessi ed Irap, con esclusione oneri per rinnovi contrattuali - Componenti di spesa individuate ex art. 1, c. 557 e 562, legge n. 206/2006, e Corte Conti, sez. Autonomie n. 13/2015.

NOTE

Le cessazioni sono considerate “per testa” e relative all’anno precedente.

 

Comuni con popolazione compresa fra i 1.000 e i 5.000 abitanti con spesa per personale inferiore al 24% (*) (*) Spesa per il personale inferiore al 24% della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell’ultimo triennio (per il 2018 si fa riferimento al triennio 2015-2017)

2018

2019

2020

Spesa di personale contenuta entro il valore medio del triennio 2011-2013 (riferimento fisso per tutti gli esercizi)

100% spesa cessati 2017 + resti triennio 2015-2017

100% spesa cessati 2018 + resti triennio 2016-2018

100% spesa cessati 2019 + resti triennio 2017-2019

 

RIFERIMENTI

 

Cfr. art. 1, c. 228, legge n. 208/2015; art. 3, c. 5, D.L. n. 90/2014, mod. art. 22, c. 2, D.L. n. 50/2017.

 

RIFERIMENTI

Cfr. art. 1, c. 557-quater, legge n. 296/2006 e smi; art. 3, c. 5, D.L. n. 90/2014.

 

NOTE

Spesa al lordo oneri riflessi ed Irap, con esclusione oneri per rinnovi contrattuali - Componenti di spesa individuate ex art. 1, c. 557 e 562, legge n. 206/2006, e Corte Conti, sez. Autonomie n. 13/2015.

             

 

FACOLTÀ ASSUNZIONALI

LIMITI SPESA PERSONALE

Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti e con rapporto dip/pop. inferiore art. 263, c. 2, Tuel (*)

(*) Rapporto stabilito con D.M. 10 aprile 2017 per classe demografica, calcolato al 31 dicembre esercizio precedente.

2018

2019

2020

 

Spesa contenuta entro il valore medio del triennio 2011-2013

75% spesa cessati 2017 (DM 10/4/2017) + resti triennio  2015-2017

100% spesa cessati 2018

+ resti triennio 2016-

2018

100% spesa cessati 2019 + resti triennio 2017-2019

 

RIFERIMENTI

 

Cfr. art. 1, c. 228, legge n. 208/2015; art. 3, c. 5, D.L. n. 90/2014, mod. art. 22, c. 2, D.L. n. 50/2017.

RIFERIMENTI

Art. 1, c.557-quater, legge n. 296/2006 e smi

NOTE

Spesa al lordo oneri riflessi ed Irap, con esclusione oneri per rinnovi contrattuali - Componenti di spesa individuate ex art. 1, c. 557 e 562, legge n. 206/2006 e Corte Conti, sez. Autonomie n. 13/2015

             

 

 

Comuni con popolazione superiore ai 1.000 abitanti con rapporto dip/pop. inferiore art. 263, c. 2, Tuel (*) e virtuosi (**)

(*) Rapporto stabilito con D.M. 10 aprile 2017 per classe demografica, calcolato al 31 dicembre esercizio precedente.

(**) Rispetto saldo di bilancio con spazi finanziari inutilizzati inferiori all’1% degli accertamenti delle entrate finali, come risultanti dal Rendiconto dell’esercizio precedente.

2018

2019

2020

 

Spesa contenuta entro il valore medio del triennio 2011-2013 (***)

90% spesa cessati 2017 + resti triennio 2015-2017

100% spesa cessati 2018 + resti triennio 2016-2018

100% spesa cessati 2019

+ resti triennio 2017-2019

 

RIFERIMENTI

 

Cfr. art. 1, c. 479, legge n. 232/2016, e art. 22, c. 3, D.L. n. 50/2017.

RIFERIMENTI

Art. 1, c. 557-quater, legge n. 296/2006 e smi

NOTE

(***) Spesa al lordo oneri riflessi ed Irap, con esclusione oneri per rinnovi contrattuali - Componenti di spesa individuate ex art. 1, c. 557 e 562, legge n. 206/2006, e Corte conti, sez. Autonomie n. 13/2015.

             

 

FACOLTÀ ASSUNZIONALI

LIMITI SPESA PERSONALE

 

Comuni con popolazione superiore a 1.000 ab. ed altri enti locali soggetti ai vincoli di finanza pubblica (*)

 

 

(*) Cfr. legge n. 243/2012.

2018

2019

2020

Spesa contenuta entro il valore medio del triennio 2011-2013 (riferimento fisso per tutti gli esercizi)

25-90% spesa cessati 2017

+ resti triennio 2015- 2017(**)

100% spesa cessati 2018

+ resti triennio 2016-

2018

100% spesa cessati 2019 + resti triennio 2017-2019

 

RIFERIMENTI

 

Cfr. art. 1, c. 228, legge n. 208/2015; art. 3, c. 5, D.L. n. 90/2014; art. 22, c. 2, D.L. n. 50/2017.

(**) Si applica il 90% per i Comuni che rispettano il saldo di bilancio con spazi finanziari inutilizzati inferiori all’1% degli accertamenti delle entrate finali, come risultanti dal Rendiconto dell’esercizio precedente.

RIFERIMENTI

Cfr. art. 1, c. 557-quater, legge n. 296/2006 e smi; art. 3, c. 5, D.L. n. 90/2014.

NOTE

Spesa al lordo oneri riflessi ed Irap, con esclusione oneri per rinnovi contrattuali - Componenti di spesa individuate ex art. 1, c. 557 e 562, legge n. 206/2006 e Corte Conti, sez. Autonomie n. 13/2015.

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unioni di Comuni

2018

2019

2020

I Comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all’Unione dei comuni di cui fanno parte.

 

100% spesa cessati 2017 + resti triennio 2015-2017

100% spesa cessati 2018 + resti triennio 2016-2018

100% spesa cessati 2019

+ resti triennio 2017-2019

 

 

RIFERIMENTI

 

Cfr. art. 1, c. 229, legge n. 208/2015.

 

RIFERIMENTI

Cfr. art. 32, c. 5, D.Lgs. n. 267/2000, mod. art. 22, c. 5-bis, D.L. n. 50/2017.

 

NOTE

Spesa al lordo oneri riflessi ed Irap, con esclusione oneri per rinnovi contrattuali - Componenti di spesa individuate ex art. 1, c. 557 e 562, legge n. 206/2006, e Corte conti, sez. Autonomie n. 13/2015.

 
             

 

 

 

Gestione associate obbligatorie

Per i comuni di cui all’art. 14, c. 28, D.L. n. 78/2010 (*) le spese di personale e le facoltà assunzionali sono considerate in maniera cumulata fra gli enti coinvolti, garantendo forme di compensazione fra gli stessi, fermi restando i vincoli previsti dalle vigenti disposizioni e l'invarianza della spesa complessivamente considerata.

RIFERIMENTI

Cfr.: art. 14, c. 31-quinquies, D.L. n. 78/2010;

NOTE

(*) Comuni fino a 5.000 abitanti ovvero fino a 3.000 abitanti se appartenuti a comunità montane, tenuti allo svolgimento associato di funzioni mediante unione o convenzione associativa.

 

 

 

Con particolare riguardo alle modalità di calcolo del budget assunzionale, la Sezione delle Autonomie di questa Corte, con Del. n. 28 del 14 settembre 2015, con riferimento al criterio di determinazione del budget di spesa degli enti locali per le assunzioni di personale a tempo indeterminato sul quale calcolare la  percentuale di sostituzione del personale di ruolo cessato dal servizio nell’anno precedente, ha aderito alla soluzione prospettata dalla Sezione remittente (criterio del riferimento, direttamente, al contingente di personale effettivamente cessato, e solo indirettamente alla conseguente spesa).

Ciò in quanto, sostiene la predetta Sezione delle Autonomie “…sul piano della logica, se si tenesse conto solo della spesa effettivamente sostenuta, sia per il budget che per il turnover, nel caso di cessazione di una sola unità di personale, avvenuta il primo mese dell’anno precedente, sarebbe possibile tenere conto della spesa correlata ad un solo mese, con effetti eccessivamente penalizzanti per gli enti; mentre sul versante delle assunzioni sarebbe possibile ridurre drasticamente l’impatto delle nuove assunzioni sul budget determinato per effetto delle cessazioni dell’anno precedente (o nel triennio, se adempiuto l’onere di programmazione) procedendo ad assunzione negli ultimi giorni dell’anno, con effetti sostanzialmente elusivi della “ratio legis” limitativa della capacità assunzionale”, concludendo che “Con riguardo alle cessazioni di personale verificatesi in corso d’anno, il budget assunzionale di cui all’art. 3, comma 5-quater, del dl n. 90/2014 va calcolato imputando la spesa “a regime” per l’intera annualità”.

La Sezione di controllo Corte dei conti per la Campania (Del. n. 222/2015) ha evidenziato che il meccanismo del turn-over “è concepito in una logica programmatoria e…”a regime”, di tendenziale mantenimento del contingente di personale in essere, a salvaguardia della continuità dei servizi erogati. .Ne consegue che la spesa costituente il budget non va dedotta mediante una mera operazione aritmetica a consuntivo, ma nella stessa logica programmatoria e di tutela della continuità operativa, sulla base di quella ordinariamente sostenuta per il personale cessato”.

Sul piano normativo, la capacità assunzionale degli enti locali è stata poi oggetto di un nuovo intervento da parte del Legislatore che con la L. n. 208/2015 (Legge di stabilità per il 2016) ha ridisegnato il regime delle assunzioni. In particolare, l’art. 1, comma 228, ha previsto:

- che negli anni 2016/2017/2018 gli enti locali possano procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale, nel limite di un contingente di personale corrispondente al 25% della spesa relativa al personale cessato nell’anno precedente;

- che il comma 5quater dell’art. 3 del D.L. n. 90/2014, convertito con la L. n. 114/2014, debba essere disapplicato con riferimento agli anni 2017/2018.

Successivamente, con il D.L. n. 113/2016, convertito con la L. n. 160/2016, così come integrato dall’art. 22, comma 2, del D.L. n. 50/2017, convertito con la L. n. 96/2017, è stata inserita nel testo del predetto comma la previsione che per gli enti che nel 2015 non erano sottoposti al patto di stabilità interno, qualora sia rispettato il parametro stabilito triennalmente dal Ministero dell’Interno riguardante il rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, la richiamata percentuale del 25% è innalzata al 75% nei comuni con popolazione superiore ai mille abitanti per gli anni 2017 e 2018. E’ stato, inoltre, previsto che la predetta percentuale è ulteriormente innalzata al 100% per i comuni con popolazione compresa tra 1000 e 3000 abitanti che presentino nell’anno precedente una spesa per il personale inferiore al 24% della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell’ultimo triennio.

Dal descritto quadro normativo emerge che per il 2018 la capacità assunzionale degli enti locali è pari al 25% della spesa relativa al personale cessato nell’anno precedente, percentuale che può essere innalzata al 75% o al 100% là dove ricorrano i presupposti della deroga.

Infine, si rammenta che la Sezione delle Autonomie, con Del. n. 25 del 20 novembre 2017,  sul calcolo dei resti della capacità assunzionale degli enti locali (componendoil contrasto tra sezioni di controllo :

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