Accesso a documenti

Risposta al quesito del Dott. Pietro Cucumile

Quesiti
di Cucumile Pietro
06 Luglio 2018

Un titolare di pubblico esercizio (bar), ha chiesto all’ufficio commercio/tributi la consegna di  copia delle ricevute di versamento effettuate dai titolari di altri pubblici  esercizi (sempre Bar) per la TOSAP su occupazioni concesse durante il periodo estivo (per la posa di tavoli alla clientela), relative agli  anni  passati (2016 e 2017) citando la motivazione di una verifica di equità fra tutti gli esercenti se hanno versato il dovuto  o se ci sono differenze di trattamento da parte del Comune.   Considerato che la normativa in materia di accesso  civico a documenti della pubblica amministrazione ha subito delle variazioni, in quanto prima non era permesso un controllo generalizzato sull’attività della pubblica amministrazione,

 

La domanda è

 

È possibile rilasciare copia di detta documentazione? Si incorre nell’abuso di  dare dati coperti da privacy che potrebbero a sua volta essere divulgati impropriamente con danno d’immagine delle persone coinvolte?? E’ necessario un avviso del procedimento con nulla osta da parte degli interessati?

 

 

Risposta

In relazione al quesito proposto, si chiarisce che l’attuale normativa italiana sul FOIA, (Freedom of Information Act), introdotta con il decreto legislativo n. 97/2016 è parte integrante del processo di riforma della pubblica amministrazione, definito dalla legge 7 agosto 2015, n° 124 (c.d. legge Madia).

 

Ebbene, l’accesso civico generalizzato garantisce a chiunque il diritto di accedere ai dati e ai documenti posseduti dalle pubbliche amministrazioni, qualora non ci sia il pericolo di compromettere altri interessi pubblici o privati rilevanti, indicati dalla legge. Con la normativa FOIA, l’ordinamento italiano ha riconosciuto la libertà di accedere alle informazioni in possesso delle pubbliche amministrazioni come diritto fondamentale. Il principio che guida l’intera normativa è la tutela preferenziale dell’interesse conoscitivo di tutti i soggetti della società civile: in assenza di ostacoli riconducibili ai limiti previsti dalla legge, le amministrazioni devono dare prevalenza al diritto di chiunque di conoscere e di accedere alle informazioni possedute dalla pubblica amministrazione.  

 

I cittadini italiani e stranieri possono, quindi, richiedere dati e documenti, così da svolgere un ruolo attivo di controllo sulle attività delle pubbliche amministrazioni. L’obiettivo della norma è, anche, quello di favorire una maggiore trasparenza nel rapporto tra le istituzioni e la società civile, nonchè di incoraggiare un dibattito pubblico informato su temi di interesse collettivo.

 

Ciò detto, l’accesso civico generalizzato, istituito dalla normativa FOIA e , differisce e si aggiunge alle altre due principali tipologie di accesso già previste dalla legislazione. A differenza del diritto di accesso procedimentale o documentale (regolato dalla legge n. 241/1990), garantisce al cittadino la possibilità di richiedere dati e documenti alle pubbliche amministrazioni, senza dover dimostrare di possedere un interesse qualificato. A differenza del diritto di accesso civico “semplice” (regolato dal d. lgs. n. 33/2013), che consente di accedere esclusivamente alle informazioni che rientrano negli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge (in particolare, dal decreto legislativo n. 33 del 2013), l’accesso civico generalizzato si estende a tutti i dati e i documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni, all’unica condizione che siano tutelati gli interessi pubblici e privati espressamente indicati dalla legge.

 

Ebbene, qualora l’istanza non abbia la specifica qualificazione di accesso civico o di accesso civico generalizzato, la stessa è da intendersi come accesso agli atti ex lege n° 241/90, come nel caso prospettato nel quesito. Le stessa, comunque, a parere di chi scrive, è accoglibile, sia come accesso civico generalizzato che come accesso agli atti, vantando il richiedente un interesse diretto, concreto ed attuale.

 

Andrà, comunque, garantita la notifica preliminare ad almeno un controinteressato. Inoltre, trattandosi di imprese non si applica il vigente G.D.P.R., Regolamento europeo 2016/679 sulla tutela dei dati personali delle persone fisiche. Per i dati personali del legale rappresentante, infatti, non vi sono profili di riservatezza tali da obbligare l’ufficio ad oscurali; in altre parole, si ritiene che l'accesso prevalga, previa pagamento degli oneri istruttori e dopo aver ponderato gli esiti della notifica al controinteressato individuato.

 

Si suggerisce, poi, la lettura della Determinazione n. 1309 del 28/12/2016 in cui l’ANAC ha approvato le linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. n° 33/2013 art. 5- bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante «riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni».

In conclusione,  si evidenzia, comunque, che Consiglio di Stato, Sez. IV, con la sentenza n. 4838 del 19 ottobre 2017, si è pronunciato sul diritto di accesso agli atti della p.A. e, in particolare, sulla possibilità di effettuare sull’attività amministrativa un controllo generalizzato. Il Collegio ha ravvisato che non è possibile un controllo generalizzato sull’attività amministrativa della P.A. nonostante sia previsto dal legislatore un diritto di accesso agli atti a chiunque abbia interesse.

Si legge dalla sentenza: “A riprova di ciò la previsione, specifica, che l’interesse all’ostensione deve essere finalizzato alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti: a norma dell’art. 22, comma 1, lett. b) della legge n. 241/1990, infatti, vengono definiti “interessati” all’accesso non tutti i soggetti indiscriminatamente, ma soltanto i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso (ex multis, per le applicazioni del principio, tra i precedenti più recenti, Consiglio di Stato, sez. V, 21 agosto 2017, n. 4043).

 

Dott. Pietro Cucumile 02/07/2018

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