Diritto di accesso dei consiglieri comunali e peculiari
T.a.r. per la Campania, Salerno, sezione I - Sentenza 26 marzo 2025, n. 565
Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiNel caso in cui venga notificato un atto di pignoramento presso terzi e successivamente a presentazione fattura l'Ente provvede alla verifica della regolarità contributiva e ad effettuare un intervento sostitutivo per inadempienza contributiva nei confronti di INPS e INAIL, l'Ente si è comportato giuridicamente nella maniera corretta dando prelazione ai crediti vantati dall'INPS?
A seguito della notifica del pignoramento presso terzi all’Ente rispetto ad una impresa che ha rapporti con questo deve distinguersi:
l’ipotesi in cui è stata già effettuata la determina di liquidazione del credito, a seguito delle verifiche della regolarità previdenziale (articolo 30, comma 5, del decreto legislativo n. 50/2016) e fiscale (art. 48 bis DPR 602/73). In tali casi, la notifica del pignoramento riguarderà solo le somme eventualmente residuate in favore dell’impresa, eccedenti gli interventi sostitutivi effettuati dall’Ente a seguito delle irregolarità riscontrate;
l’ipotesi in cui detta determina non è avvenuta e siamo ancora di fronte ad un credito non liquido ed esigibile. In questo caso, a seguito del pignoramento di tutte le somme dovute e debende in favore dell’impresa, opererà una sorta di congelamento fino a definizione della procedura di pignoramento mediante ordinanza del giudice dell’esecuzione.
Secondo la Cassazione civile, l’esigibilità del credito non e’ condizione della sua pignorabilità, poiché oggetto dell’espropriazione forzata non e’ tanto un bene suscettibile di esecuzione immediata, quanto una posizione giuridica attiva dell’esecutato; cosicché l’espropriazione presso terzi, in difetto di espressa deroga, può configurarsi anche con riguardo a crediti illiquidi o condizionati ma suscettibili di una capacità satisfattiva futura (o per via di assegnazione, o per via di vendita e successiva aggiudicazione), concretamente prospettabile nel momento della assegnazione (Cass. 3 febbraio 1998 n. 1049; 28 giugno 1994 n. 6206; 4 dicembre 1987 n. 9027; 26 settembre 1979 n. 4970; 15-03-2004, n. 5235).
Pertanto, in relazione alla dichiarazione dell’Ente, quale terzo nella procedura, ai sensi dell’art. 547 c.p.c., che deve specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna, il Giudice dell’esecuzione dovrà tenere conto della dichiarazione in ordine alla illiquidità del credito e disporre in merito. Quindi, l’Ente provvederà a seguito di quanto contenuto nell’ordinanza del giudice che dovrebbe subordinare il provvedimento di assegnazione delle somme all’espletamento delle suddette verifiche di regolarità, limitando la somma da assegnare a quanto dovesse residuare in caso di intervento sostitutivo ex lege suddetto.
Dr. Eugenio De Carlo 04/07/2018
T.a.r. per la Campania, Salerno, sezione I - Sentenza 26 marzo 2025, n. 565
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Corte Costituzionale – Sentenza 30 maggio 2025, n. 76 e comunicato stampa
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