Diritto di prelazione in caso di atto di pignoramento

Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo

Quesiti
di De Carlo Eugenio
05 Luglio 2018

Nel caso in cui venga notificato un atto di pignoramento presso terzi e successivamente a presentazione fattura l'Ente provvede alla verifica della regolarità contributiva e ad effettuare un intervento sostitutivo per inadempienza contributiva nei confronti di INPS e INAIL, l'Ente si è comportato giuridicamente nella maniera corretta dando prelazione ai crediti vantati dall'INPS?    

 

 

Risposta

A seguito della notifica del pignoramento presso terzi all’Ente rispetto ad una impresa che ha rapporti con questo deve distinguersi:

 

l’ipotesi in cui è stata già effettuata la determina di liquidazione del credito, a seguito delle verifiche della regolarità previdenziale (articolo 30, comma 5, del decreto legislativo n. 50/2016) e fiscale (art. 48 bis DPR 602/73). In tali casi, la notifica del pignoramento riguarderà solo le somme eventualmente residuate in favore dell’impresa, eccedenti gli interventi sostitutivi effettuati dall’Ente a seguito delle irregolarità riscontrate;

 

l’ipotesi in cui  detta determina non è avvenuta e siamo ancora di fronte ad un credito non liquido ed esigibile. In questo caso, a seguito del pignoramento di tutte le somme dovute e debende in favore dell’impresa, opererà una sorta di congelamento fino a definizione della procedura di pignoramento mediante ordinanza del giudice dell’esecuzione.

 

Secondo la Cassazione civile, l’esigibilità del credito non e’ condizione della sua pignorabilità, poiché oggetto dell’espropriazione forzata non e’ tanto un bene suscettibile di esecuzione immediata, quanto una posizione giuridica attiva dell’esecutato; cosicché l’espropriazione presso terzi, in difetto di espressa deroga, può configurarsi anche con riguardo a crediti illiquidi o condizionati ma suscettibili di una capacità satisfattiva futura (o per via di assegnazione, o per via di vendita e successiva aggiudicazione), concretamente prospettabile nel momento della assegnazione (Cass. 3 febbraio 1998 n. 1049; 28 giugno 1994 n. 6206; 4 dicembre 1987 n. 9027; 26 settembre 1979 n. 4970;  15-03-2004, n. 5235).

Pertanto, in relazione alla dichiarazione dell’Ente, quale terzo nella procedura, ai sensi dell’art. 547 c.p.c., che deve specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna, il Giudice dell’esecuzione dovrà tenere conto della dichiarazione in ordine alla illiquidità del credito e disporre in merito. Quindi, l’Ente provvederà a seguito di quanto contenuto nell’ordinanza del giudice che dovrebbe subordinare  il provvedimento di assegnazione delle somme all’espletamento delle suddette verifiche di regolarità, limitando la somma da assegnare a quanto dovesse residuare in caso di intervento sostitutivo ex lege suddetto.

 

Dr. Eugenio De Carlo               04/07/2018

Indietro

Quesiti

Non hai trovato le informazioni che stavi cercando?

Poni un quesito ai nostri esperti

CHI SIAMO

La posta del Sindaco è rivolto ad amministratori ed operatori degli enti locali: ricco di contenuti sempre aggiornati, il cuore del portale risiede nella possibilità di accedere, in modo semplice e veloce, ad approfondimenti, informazioni, adempimenti, modelli e risposte operative per una gestione efficiente e puntuale dell'attività amministrativa.

La Posta del Sindaco - ISSN 2704-744X

HALLEY notiziario

INFORMAZIONI

Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale

In collaborazione con:

la posta del sindaco

CONTATTI

Email

halley@halley.it

Telefono

+39 0737.781211

×