Valutazione nucleo familiare ai fini della certificazione Isee (es. conviventi)
Risposta del Dott. Mauro Tenca
Risposta al quesito del Dott. Fabio Venanzi
QuesitiUna dipendente di questo Ente ha depositato a fine luglio 2017 presso il Tribunale di Viterbo un’istanza per la separazione dal proprio coniuge rubricata in data 05.09.2017 nella quale dichiarava l’allontanamento dello stesso dalla casa coniugale già a fine dicembre 2016.
L’allontanamento è stato confermato e sottoscritto dallo stesso coniuge con ricorso depositato presso il Tribunale di Viterbo in data 08/01/2018.
Si precisa che in data 29/03/2018 con provvedimento del giudice i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati.
Si chiede se per la domanda degli assegni per il nucleo familiare relativi al periodo 01/07/2018 – 30/06/2019, la dipendente in questione debba necessariamente dichiarare oltre al proprio reddito relativo all’anno 2017 anche il reddito dell’ex coniuge.
Si precisa che allo stato attuale l’ex coniuge ha ancora la residenza presso la casa coniugale e che la dipendente in questione in data 23/05/2018 ha presentato formale dichiarazione presso il proprio Comune di residenza al fine di poter far modificare in via definitiva il cambio residenza del proprio ex coniuge.
Sulla base di quanto precisato dall’Inps in materia, i redditi del coniuge non devono essere computati nel caso in cui questi risulti legalmente ed effettivamente separato ovvero quando risulti l'abbandono della famiglia.
Per quanto riguarda la separazione legale deve risultare dalla relativa sentenza, mentre l'effettività della separazione deve essere desumibile dalla certificazione anagrafica (stato di famiglia dal quale risulti che i coniugi non coabitano), salvo che nell'ipotesi in cui il provvedimento giudiziale di separazione disponga il permanere, seppure solo in via temporanea, della coabitazione fra i coniugi.
Sulla base dei dati forniti, si ritiene che possa essere applicata la normativa di favore relativa all’abbandono della famiglia con conseguente applicazione della tabella 12 e l’indicazione dei redditi del solo genitore richiedente.
Dott.Fabio Venanzi 02/06/2018
Risposta del Dott. Mauro Tenca
INPS – Circolare 19 maggio 2025, n. 92
Risposta di Andrea Dallatomasina
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
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