Sulle violazioni fiscali in materia di appalti non definitivamente accertate e la soglia di rilevanza di tali violazioni
T.a.r. per la Campania, Salerno, sezione II - Sentenza 29 maggio 2025, n. 995
Approfondimento di Enrica Daniela Lo Piccolo
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Appalti – Il principio di rotazione
Enrica Daniela Lo Piccolo
Il principio di rotazione non si applica al gestore uscente se la procedura alla quale è invitato consegue a un avviso pubblico e gli operatori economici che hanno manifestato il loro interesse sono stati tutti invitati.
Il Tar Emilia-Romagna, sezione di Bologna, sez. II, con la sentenza n. 519 del 20 giugno 2018 fornisce una prima interpretazione applicativa delle rinnovate linee-guida Anac n. 4 sugli affidamenti sottosoglia.
L‘Autorità aveva chiarito che il principio di rotazione non si applica alle procedure disciplinate dall’art. 36 del Codice dei contratti pubblici laddove l’affidamento avvenga tramite procedure ordinario o comunque aperte al mercato: tra queste ultime sono incluse anche quelle avviate con avviso per sollecitare manifestazioni di interesse, qualora la stazione appaltante inviti tutti gli operatori economici che hanno presentato richiesta.
In tal caso, infatti, l’amministrazione rinuncia a definire i limite minimo stabilito dalle lettere b) e c) del comma 2 dello stesso art. 36, garantendo il massimo confronto concorrenziale possibile ai soggetti che hanno manifestato il loro interesse in base all’avviso.
La sentenza del tar emiliano è importante anche per una seconda implicazione operativa, in quanto sancisce che principio dettato dalle linee-guida Anac n. 4 è riferibile anche ai casi nei quali il precedente affidamento per un analogo lavoro, servizio o fornitura sia avvenuto con una procedura semplificata prevista dall’art. 36: il livello di pubblicità garantito dall’avviso pubblico e il rispetto del principio di parità di trattamento a tutti gli operatori economici che hanno risposto allo stesso (mediante l’invito) nella successiva procedura assicurano un ampio confronto concorrenziale, che depotenzia la posizione di possibile vantaggio dell’affidatario uscente e, quindi, non rende necessarie né l’applicazione del principio di rotazione né la motivazione del reinvito.
Rispetto a questo profilo l’interpretazione dei giudici amministrativi bolognesi si rifà alle affermazioni di principio dettate dal Consiglio di Stato, sez. V, con al sentenza n. 5458 del 13 dicembre 2017 n. 5458, per il quale le esigenze sottese alla rotazione trovano fondamento nella necessità di evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente (la cui posizione di vantaggio deriva soprattutto dalle informazioni acquisite durante il pregresso affidamento), soprattutto nei mercati in cui il numero di agenti economici attivi non è elevato.
L’apertura al confronto mediante l’invito a tutti gli operatori che hanno riscontrato l’avviso pubblico si configura quindi come la soluzione più idonea a garantire procedure effettivamente competitive, nell’ambito delle quali l’affidatario uscente è costretto a mettersi in gioco nel confronto con un novero più ampio di imprese.
A tale percorso risulta assimilabile, secondo le linee-guida Anac n. 4, l’invito a tutti i soggetti iscritti a un elenco (come ad esempio i cataloghi mepa).
2 luglio 2018
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