MATERIALE WORKSHOP: La GESTIONE DEL CIMITERO: fonti normative, piano regolatore, concessioni, manutenzioni sepolture, attività e lampade votive
Sintesi dell'intervento del Dott. Stefano Paoli
Risposta al quesito del Dott. Pietro Cucumile
QuesitiContestazione di violazione per attività in essere senza la presentazione di scia al suap comunale (normativa di riferimento ).
Il quesito proposto va risolto alla luce dell’approfondimento delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 480/2001 afferente il Regolamento recante la semplificazione del procedimento di autorizzazione per l’esercizio dell'attività di rimessa veicoli e della modulistica redatta dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni, La regolamentazione citata va intesa nel senso di interpretare la sua assoggettabilità in modo restrittivo, limitata cioè al solo esercizio di autorimessa pubblica, in quanto attività tuttora riconducibile alle norme di pubblica sicurezza. Non si ravvisano, infatti, ragioni di pubblico interesse e nello specifico di pubblica sicurezza per obbligare anche i titolari di autorimesse private a presentare la S.C.I.A. di cui al D.P.R. n. 480/2001, mentre sussiste l'obbligo di rispettare la normativa antincendio per ambedue le tipologie di rimessa, così come prescrive l'Allegato II, punto 75, del D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151.
Quindi, la rimessa di veicoli è disciplinata dal D.P.R. n° 480/2001 che però tratta di locali di rimessa (locali). Infatti, per valutare se l’attività rientri nell’ipotesi disciplinata dal d.p.r. n.480/01 occorre (cfr. Corte di Cassazione penale, sentenza n. 7720 del 27 maggio 198), fare riferimento al significato del termine rimessa così come viene definito dal D.M. 20 novembre 1981 in materia di sicurezza per la costruzione e per l’esercizio delle autorimesse e simili. Dopo il D.M. 20 novembre 1981 è stato, poi, emanato il D.M. 1 febbraio 1986 “Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili” che definisce l’autorimessa: un’area coperta destinata esclusivamente al ricovero, alla sosta e alla manovra degli autoveicoli con i servizi annessi. Non sono considerate autorimesse le tettoie aperte almeno su due lati. Se nel caso in esame si tratta di un'area scoperta in cui sostino i veicoli non trova applicazione il D.P.R. n° 480/2001. Inoltre, per la mancata presentazione della S.C.I.A. il D.P.R.n° 480/2001 non prevede comunque l’applicazione di una specifica sanzione; sarà però opportuno verificare la destinazione d’uso dell’area scoperta.
Qualora l’attività sia svolta su strada, si rammenta che l’art.7, comma 15-bis del codice della strada stabilisce: “Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare abusivamente l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 772 ad euro 3.104 (pagamento in misura ridotta 772). Se nell'attività sono impiegati minori la somma è raddoppiata. Si applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della confisca delle somme percepite, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Se non vi è stata contestazione immediata il verbale con gli estremi della violazione va notificato entro 90 gg. dall’accertamento”.
In conclusione, se si tratta di una violazione edilizia, la stessa va riscontrata nell’ambito del D.P.R. n° 380/2001 e/o della disciplina regionale di settore. Per la parte amministrativa non vi sono, invece, sanzioni, in quanto il D.P.R. n° 480/2001 ha semplificato la materia e abrogato l'art. 86 del T.U.LL.P.S. nella parte in cui si riferiva ai rimessaggi. Tanto non consente l'applicazione delle sanzioni dell'art. 17 bis del T.U.LL.P.S.; si è, quindi, in presenza di una norma imperfetta, priva cioè di sanzione.
Dott. Pietro Cucumile 28/06/2018
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