All’Adunanza plenaria la questione del vincolo paesaggistico ex art. 142, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 42 del 2004 per fiumi, torrenti o corsi d’acqua cd. “minori"
Consiglio di Stato, Sezione II - Ordinanza 1 aprile 2025, n. 2766
Risposta al quesito del Dott. Pietro Cucumile
QuesitiLa procedura autorizzativa per una freccia indicativa in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico, di dimensioni cm 25x125, deve essere sottoposta solo alla Commissione paesaggio oppure deve anche essere inviata alla Soprintendenza?
L'articolo 49 del codice dei beni culturali e del paesaggio, al comma 2 dispone che "Lungo le strade site nell'ambito o in prossimità dei beni indicati al comma 1, è vietato collocare cartelli o altri mezzi di pubblicità, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole della soprintendenza sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo di pubblicità con l'aspetto, il decoro e la pubblica fruizione dei beni tutelati".
Analogamente dispone l'articolo 153 per la tutela dei beni paesaggistici. La disposizione non chiarisce chi debba richiedere il parere, ma lo pone il stretta relazione con il rilascio dell'autorizzazione.
Articolo 153. (Cartelli pubblicitari)
1. Nell’ambito e in prossimità dei beni paesaggistici indicati nell’articolo 134 è vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione dell’amministrazione competente individuata dalla regione.
2. Lungo le strade site nell’ambito e in prossimità dei beni indicati nel comma 1 è vietato collocare cartelli o altri mezzi pubblicitari, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi dell’Articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, previo parere favorevole della amministrazione competente individuata dalla regione sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo pubblicitario con i valori paesaggistici degli immobili o delle aree soggetti a tutela.
Quindi, l'art. 49 del D.Lgs. n° 42/2004, prevede il divieto di collocazione di cartelli o altri mezzi di pubblicità nelle aree tutelate. La formulazione dell'articolo prevede l'autorizzazione della Soprintendenza ma soltanto per i cartelli pubblicitari e non anche per quelli relativi alla circolazione stradale, che, ad avviso di chi scrive, non sono soggetti ad alcuna autorizzazione se non alla previa emissione dell'Ordinanza da parte dell'Ente proprietario della strada.
Sul punto, si richiama anche il Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n° 31 recante il “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”. Nell’allegato b (di cui all’art. 3, comma 1), viene riportato l’elenco degli interventi di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato tra cui:
“B.36. posa in opera di cartelli e altri mezzi pubblicitari non temporanei di cui all’art. 153, comma 1, del Codice, di dimensioni inferiori a 18 mq, ivi compresi le insegne e i mezzi pubblicitari a messaggio o luminosità variabile, nonché l’installazione di insegne fuori dagli spazi vetrina o da altre collocazioni consimili a ciò preordinate”;
Considerato che neanche tale ultima declaratoria normativa contiene elementi utili a poter affermare un intervento della Sopraintendenza per i cartelli contenenti mere indicazioni stradali, in conclusione, qualora non abbiate alcuna regolamentazione specifica, si suggerisce di optare per la Commissione paesaggio.
Dott. Pietro Cucumile 28/06/2018
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