Bilancio consolidato esercizio 2017

Approfondimento di Matteo Barbero

Servizi Comunali Bilancio consolidato
di Barbero Matteo
11 Luglio 2018

Approfondimento di Matteo Barbero  

                                                                      

Bilancio consolidato esercizio 2017

Matteo Barbero

Gli enti locali che devono approvare il bilancio consolidato relativo all’esercizio 2017 sono alle prese con alcuni dubbi in ordine alla corretta individuazione del relativo perimetro. La delimitazione di quest’ultimo, infatti, si basa, fra l’altro, sui parametri di (ir)rilevanza disciplinati dal punto 3.1 dell’allegato 4/4 al D.Llgs. 118/2011, ossia:

- totale dell’attivo;

- patrimonio netto;

- totale dei ricavi caratteristici.

Con riferimento al bilancio consolidato 2016, potevano essere considerati irrilevanti i bilanci che presentavano, per ciascuno dei  predetti parametri, una incidenza inferiore al 10% rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria dell’ente capogruppo.

Il D.M. 11 agosto 2017 ha aggiunto, però, modificato il quadro prevedendo che, a decorrere dal 2018:

1) sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3%;

2) la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un’incidenza inferiore al 10% rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10%.

Per capire il meccanismo, facciamo un esempio. Consideriamo un comune con due società partecipate e ipotizziamo che i parametri di irrilevanza presentino i valori indicati in tabella. Analizzando separatamente le due società ed una soglia di irrilevanza al 10%, entrambe  possono essere escluse. Ma se applichiamo le nuove disposizioni il quadro cambia. Solo la società B presenta valori inferiori alla soglia del 3%. Ma non solo: sommando le due società, viene comunque superata la soglia del 10%.In tal caso, l’ente potrebbe escludere solo una delle due società, a propria scelta.

Occorre capire quale sia la disciplina applicabile per il bilancio consolidato 2017 (da approvare entro il 30 settembre 2018), posto che il punto è tutt’altro che chiaro. A nostro parere, per quest’ultimo vale ancora la soglia del 10% applicata singolarmente a ciascuna partecipata, mentre la nuova disciplina dovrebbe scattare dal bilancio consolidato 2018 (da approvare entro il 30 settembre 2019).  Laddove il principio contabile abbia inteso riferirsi all’esercizio 2017 lo ha fatto espressamente e talora ha anche agganciato la decorrenza delle nuove disposizioni proprio al bilancio consolidato in relazione all’esercizio di riferimento. Per cui, nel dubbio e salvo chiarimenti ministeriali difformi (che ormai sarebbero peraltro tardivi), riteniamo possa ancora essere mantenuta la lettura più favorevole.

Ricordiamo, infine, che in ogni caso l’esclusione è una mera facoltà e non un obbligo, per cui è senz’altro corretto consolidare anche soggetti che potrebbero essere esclusi.

 

 

Comune

Società A

Incidenza società A

Società B

Incidenza società B

A+B

Incidenza A+B

Attivo

50.000

4.500

9%

1.400

2,8%

5.900

11,8%

Patrimonio netto

10.000

900

9%

280

2,8%

1.180

11,8%

12,1%Ricavi

30.000

2.800

9,3%

850

2,8%

3.650

12,1%

 27 giugno 2018

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