Riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis

Risposta al quesito della Dr.ssa Liliana Palmieri

Quesiti
di Palmieri Liliana
02 Luglio 2018

Con la presente si chiede un parere in merito alla trascrizione dell’atto di nascita e di matrimonio a conclusione del procedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis e più precisamente se tale trascrizione debba essere eseguita per intero o per riassunto.  Alcuni colleghi riportano nell’atto di nascita soltanto le generalità dell’interessata, il luogo e la data di nascita, la paternità e maternità. E’ corretta tale procedura?  Si chiede, infine, un vostro parere in merito alla problematica relativa al cognome dell’interessata al procedimento: dall’atto di matrimonio risulta che la signora adotterà un nuovo nome, aggiungendo in pratica al proprio il cognome del marito. Nel passaporto straniero la signora e’ identificata con il cognome materno seguito da quello paterno e da quello del marito. Con tali generalità e’ stata iscritta in anagrafe ed ha richiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana. Con le stesse generalità e’ stato rilasciato il provvedimento del Sindaco di riconoscimento della cittadinanza italiana.  E’ corretto trascrivere l’atto di nascita ed apporre l’annotazione di matrimonio con l’acquisizione del nuovo cognome ?

Risposta

La trascrizione degli atti di stato civile deve essere eseguita per riassunto, ove non sia esplicitamente prescritto che debba essere eseguita per intero (art. 12 comma 10 d.P.R. n. 396/2000). Non esistono schemi rigidi predefiniti sul come riassumere un atto; pertanto sta alla professionalità e all’acume dell’ufficiale di stato civile stabilire come si debba effettuare il riassunto dell’atto da trascrivere.

Per quanto concerne il cognome della persona cui è stato riconosciuto il possesso ininterrotto della cittadinanza italiana jure sanguinis, si richiamano le istruzioni impartite dal Ministero dell’interno (circ. prot. 397 del 15.5.2008): a colui che al momento della nascita fosse in possesso di altra cittadinanza, oltre quella italiana,  devono essere mantenute le generalità risultanti nell’atto di nascita, per cui l’ufficiale di stato civile non deve apportare alcuna variazione del cognome nell’atto di nascita.

Per quanto concerne, invece, gli effetti del matrimonio sul cognome, si osserva che le variazioni di cognome in via amministrativa o per effetto di automatismo o su scelta dell’interessato non possono essere riconosciute dall’ufficiale di stato civile, come precisato anche dal Massimario per l’ufficiale di stato civile Il  provvedimento emesso all’estero da autorità giurisdizionale, relativo ad un cambiamento di cognome o nome di un cittadino italiano, potrà essere riconosciuto efficace in Italia, qualora risultino soddisfatte le condizione di cui agli artt. 64 e seguenti della legge 218/1995: l’ufficiale dello stato civile procederà, pertanto, alla trascrizione nei registri di stato civile. Al contrario, qualora si tratti di un provvedimento avente carattere amministrativo, non potrà essere riconosciuto efficace in Italia e dovrà essere presentata nuova istanza alla competente autorità ai sensi degli artt. 84 e seguenti del D.P.R. 396/2000, come modificato dal DPR n.54/2012”.

Pertanto, nel caso di donna che abbia modificato il proprio cognome per effetto del matrimonio, costei non potrà mantenere le generalità così attribuite per effetto del matrimonio con  un semplice atto amministrativo, poiché essendo stata riconosciuta cittadina italiana fin dalla nascita, ai sensi dell’art. 19 L. n. 218/1995, le verrà applicata la legge italiana e quindi l’art. 98 comma 2: dovrà assumere il cognome come attribuito alla nascita. A margine dell’atto di matrimonio si deve apporre una annotazione del seguente tenore “Visto l’atto di nascita trascritto al n. .. parte II serie B anno ….. ai sensi dell’art. 98 comma 2 d.P.R. n. 396/2000, alla contro scritta compete il cognome …..”.

In tal modo la cittadina sarà identificata in Italia con il cognome figurante nell’atto di nascita e all’estero con il cognome spettante per effetto del matrimonio. L’ufficiale di stato civile, dopo aver trascritto l’atto di nascita, se il cognome non coincide con quello indicato in anagrafe, dovrà comunicare all’ufficiale d’anagrafe la variazione del cognome secondo la legge italiana.

Se vorrà mantenere il cognome del marito, l’interessata dovrà chiedere il cambiamento del cognome in Prefettura, motivandolo con la necessità di allineare le sue generalità.

 

Dr.ssa Liliana Palmieri 29/06/2018

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