Trattamento di integrazione salariale straordinaria e mobilità in deroga. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
INPS – Messaggio n. 2066 del 30 giugno 2025
Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiAccade spesso che con soggetti concessionari o conduttori vi siano incomprensioni circa la competenza delle spese da sostenere per le opere di manutenzione ordinaria a loro carico, mentre quelle per le manutenzioni straordinarie a carico della proprietà. Cortesemente è possibile ottenere un elenco in relazione all'orientamento giurisprudenziale corrente.
Si ritiene di fare riferimento alle definizioni di cui all'art. 3 del DPR 380/2001 che di seguito si riportano:
a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso.
Secondo la Cassazione civile (Sez. III, sent. n. 25740/2013), per manutenzione ordinaria si intende “quella diretta ad eliminare guasti della cosa o che comunque abbia carattere di periodica ricorrenza e di prevedibilita’, essendo connotata inoltre da una sostanziale modicita’ della spesa” e inquadrando, invece, nell’ambito della manutenzione straordinaria “quelle riparazioni non prevedibili e di costo non modico, eccezionali nell’ambito dell’ordinaria durata del rapporto locatizio” ovvero anche quelle “di una certa urgenza e di una certa entita’ necessarie al fine di conservare o di restituire alla cosa la sua integrità ed efficienza”.
Dott. Eugenio De Carlo 28/06/2018
INPS – Messaggio n. 2066 del 30 giugno 2025
INPS – 30 giugno 2025
Risposta dell'Avv. Elena Conte
Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Avviso pubblico n. 256707 del 9 giugno 2025
INPS – Messaggio n. 1858 del 12 giugno 2025
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: