Formazione da remoto a dipendente in malattia
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiUn dipendente ha effettuato richiesta di collocamento in pensione per inabilità ai sensi dell'articolo 2, comma 12, della legge n.335/1995, per infermità non dipendente da causa di servizio determinante l'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. A seguito di ciò il datore ha richiesto la visita al medico competente, il quale ha dichiarato il dipendente NON IDONEO TEMPORANEAMENTE per n. 1 annualità. Considerato che il dipendente in questione ha 64 anni ed un'anzianità contributiva pari a circa 37 anni, questa Amministrazione è intenzionata a richiedere alla Commissione medica di verifica territoriale, in qualità di soggetto competente, di sottoporre il medesimo agli accertamenti sanitari previsti dalla normativa vigente ai fini dell'eventuale dispensa dal servizio per inabilità. Si ritiene che tale condotta sia ragionevole, nonostante il su-esposto giudizio sull'inidoneità pronunciato dal Medico competente?
L'art. 41 del TUS Dlgs. 81/08, al comma 6, stabilisce che il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche per la sorveglianza sanitaria, "esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
- idoneità;
- idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
- inidoneità temporanea;
- inidoneità permanente.”
Il successivo comma 7 decide che nei casi di inidoneità temporanea vadano specificati i limiti temporali di validità del giudizio.
L'art 42 (Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica) TUS stabilisce che: Il datore di lavoro (...) in relazione ai giudizi di cui all'articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.
È fatto salvo, infatti, il diritto del lavoratore giudicato (anche) inidoneo temporaneamente di porre ricorso, avverso il giudizio del medico competente, all'organo di vigilanza territorialmente competente (art. 41, c. 9, D.Lgs. 81/2008: avverso i giudizi del medico competente, ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso).
La CMV è l'organo medico competente, previsto dall'art. 9, comma 1, del DPR 461/2001 (“Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, …….”), deputata al riscontro della condizione di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa (art. 2, comma 12, L. 335/95).
Pertanto, indipendentemente dalla predetta disciplina, la CMV può essere attivata su istanza del lavoratore mediante richiesta formale inviata al servizio personale che provvede al successivo inoltro alla CMV.
Dott. Eugenio De Carlo 27/06/2018
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
TAR Sicilia, Palermo, Sezione V – Sentenza 10 marzo 2025, n. 535
Risposta del Dott. Fabio Bertuccioli
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