Richiesta dei consiglieri comunali di aumento dello spazio della PEC istituzionale
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Risposta al quesito del Dott. Agostino Pasquini
Quesitiin data 26.05. 2018 un cittadino sierraleonese, iscritto anagraficamente in questo comune sin dal 29.01.2018 quale richiedente protezione internazionale , ha rivolto istanza a questo ufficio per effettuare le pubblicazioni matrimoniali con una cittadina Italiana qui residente. Si fa presente che Il nubendo ha avuto un diniego circa la richiesta di asilo verso il quale ha presentato ricorso di rinnovo di richiesta asilo presso la locale Questura. Lo stesso presenta in luogo del nulla osta di cui all'art. 116 del codice civile una dichiarazione giurata "AFFIDAVIT" da cui risulta che ha reso in data 18.02. 2018 una deposizione giurata nel Dipartimento del Funzionario Giudiziario con cui ha dichiarato, sotto giuramento, di essere cittadino sierraleonese nato nella in una cittadina e che durante il suo soggiorno in Sierra Leone non ha mai sposato alcuna donna né stretto alcun fidanzamento (documento non legalizzato). A seguito di ciò questo ufficio ha inviato un preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/1990, richiamando l’ordinanza n. 14 del 30.01.2003 della Corte Costituzionale e comunicandogli di ritenere la dichiarazione "AFFIDAVIT" esibita non possedere i requisiti di documentazione alternativa al nulla osta , trattandosi di autodichiarazione giurata resa dall'interessato e non rilasciata dall'Autorità straniera competente ad attestare, oltre allo stato libero, anche non esistono altri impedimenti alla celebrazione del matrimonio civile ai sensi delle leggi vigenti nel paese di appartenenza". A seguito di quanto premesso l’avvocato dell’interessato ha inoltrato a questo ufficio un atto di notorietà, reso presso il locale Tribunale, con il quale cinque testimoni attestano sotto giuramento che il nubendo non ha mai contratto matrimonio nel suo paese di origine né in Italia da quando vi risiede. L’avvocato, dopo varie premesse , comunica che per il diritto vivente la mancanza del nulla osta di per se non impedisce allo straniero di contrarre matrimonio in Italia, trattandosi di mera causa di irregolarità e che la documentazione prodotta integra di per se stessa quanto ritenuto idoneo ai fini della pubblicazione. Reitera la già presentata richiesta di pubblicazione di matrimonio civile, ritenendo che i nubendi posseggano i requisiti richiesti dagli art. 84, 85 e 86 e non esistano impedimenti ex artt. 86, 87 e 89 del c.c. Si chiede in quale considerazione possa essere tenuta la documentazione integrativa presentata al fine di poter procedere alla pubblicazione richiesta o se si debba, invece, procedere ad un rifiuto motivato.
Premesso che fino a questo momento avete fatto un ottimo lavoro e il preavviso di rigetto non era neppure necessario in quanto, almeno per alcuni esperti, siamo fuori dal diritto amministrativo, cui si riferisce la legge 241/1990, ma nel diritto civile, tant’è che viene ripetutamente richiamato il codice civile, direi che la questione, seppur “grave”, è molto semplice e afferisce a due semplici articoli.
Codice civile art. 116. Matrimonio dello straniero nella Repubblica
Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nella Repubblica deve presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano (capoverso dichiarato incostituzionale).
Anche lo straniero è tuttavia soggetto alle disposizioni contenute negli articoli 85, 86, 87, numeri 1, 2 e 4, 88 e 89.
Lo straniero che ha domicilio o residenza nella Repubblica deve inoltre far fare la pubblicazione secondo le disposizioni di questo codice.
Lo straniero dunque deve fare le pubblicazioni; deve sottostare a tutte le condizioni di diritto italiane e deve presentare un “nulla osta” matrimoniale del suo paese di origine.
Ci sono convenzioni con alcuni paesi che prevedono che in luogo del nulla osta è possibile presentare altri documenti. Questi documenti non li decide l’ufficiale dello stato civile né il prefetto, ma il Ministero degli steri in virtù di queste convenzioni.
Con la Sierra Leone, per quanto noi ne sappiamo non ci sono convenzioni di questo tipo. Anzi non risulta che al momento in Sierra Leone ci sia un ufficio consolare italiano e le relazioni diplomatiche e consolari sono tenute dalla nostra ambasciata in Costa D’Avorio. La Sierra Leona non ha ambasciata in Italia e le sue funzioni sono esercitate dall’ambasciata in Germania. Ci sono due consoli onorari a Milano e Napoli, ma non risulta che abbiano un ufficio “matrimoni” …
Se dunque questo signore non ha un nulla osta rilasciato dall’ambasciatore della Sierra Leone in Germania che ha le funzioni per l’Italia o un nulla osta di uno dei due consoli onorari di Roma e Napoli, debitamente legalizzati da una Prefettura in Italia, è privo del documento in questione e dunque non può essere ammesso alle pubblicazioni.
Questo non vuol dire che non le può fare ma vuol dire che deve essere ammesso dall’autorità giudiziaria italiana, che svolge delle funzioni simili a quelle del console straniero. A tal fine è stato creato un apposito articolo del codice civile.
98. Rifiuto della pubblicazione
L'ufficiale dello stato civile che non crede di poter procedere alla pubblicazione rilascia un certificato coi motivi del rifiuto.
Contro il rifiuto è dato ricorso al tribunale, che provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero .
Emetta dunque questo documento con cui rifiuta le pubblicazioni (NB non si tratta di un provvedimento amministrativo, come inteso nella 241/1990, ma di un certificato, come dice il codice civile, secondo il quale i provvedimenti, in materia di stato civile, li emette solo il giudice …).
Qualora questo signore volesse sposarsi, andrà dal giudice e chiederà al giudice un provvedimento che potrà essere quello di ammetterlo alle pubblicazioni senza nulla osta o di ammetterlo al matrimonio senza pubblicazioni …
A quel punto lei obbedirà al giudice.
Infine le segnalo che, specie per un rifugiato che vive da tempo lontano dal suo paese di origine, l’atto notorio, non valido formalmente, che dice che “non ha contratto matrimonio nel suo paese di origine”, non è sufficiente da un punto di vista “sostanziale” in quanto non dimostra la sua capacità matrimoniale, e non esclude che si possa essere sposato in altro paese …
Dott. Agostino Pasquini 25/06/2018
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Risposta dell'Avv. Elena Conte
Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Circolare 30 maggio 2025, n. 15
Risposta della Dott.ssa Roberta Mugnai
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