L’art. 30 del Codice prevede che:
a) in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
Inoltre, sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
b) In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile unico del procedimento, svolto l’invito previsto dalla norma, paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell’articolo 105.
Il versamento sub a ) e il pagamento diretto sub b) presuppongno il pagamento del SAL o dello stato finale sulla base del certificato di pagamento vistato dal RUP, quindi un credito in favore della ditta, al netto dell’Imposta sul valore Aggiunto che deve essere accantonata e versata direttamente all’Erario secondo la disposizioni di cui all’art. 17-ter D.P.R. 633/1972 (c.d. split payment), dal quale si detrae l’importo complessivo dell’inadempienza e, contemporaneamente, si impegna e si liquida la somma complessiva spettante all’INPS, in caso di irregolarità contributiva, e quella per i lavoratori, in caso di mancato pagamento delle maestranze, con l’elenco delle spettanze di ogni operaio.
Peraltro, secondo la circolare RGS CIRCOLARE 21 marzo 2018, n. 13/RGS, a verifica di cui all'art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 vada effettuata con riferimento all'importo che residua a seguito dell'intervento sostitutivo, sempreché detto importo risulti superiore, a decorrere dal 1° marzo 2018, alla soglia di cinquemila euro.
Quanto al personale, l'emissione dei relativi mandati di pagamento riguardanti le retribuzioni avverrà secondo le disposizioni riportate per ciascun lavoratore, negli elenchi nominativi facenti parte della determinazione di liquidazione suddetta (con importi da pagare e trattenute fiscali da operare in base allo scaglione di riferimento indicato da ciascuno, quale allegato non visionabile per ragioni di riservatezza).
Dr. Eugenio De Carlo 25/06/2018