Prelievo alla tesoreria per anticipazione della cassa economale tramite un prelievo per cassa in contanti
Risposta del Dott. Matteo Barbero
Corte di Cassazione Penale, Sezione I – Sentenza 13 febbraio 2018, n. 29030
Servizi Comunali Contenzioso tributarioMASSIMA
La Corte di merito si è limitata a svolgere, una valutazione superficiale senza addentrarsi nei punti specifici indicati dalla Corte di cassazione nella sentenza di rinvio, con la conseguenza che sussiste altresì il denunciato vizio di inottemperanza alle prescrizioni contenute nella pregressa sentenza di annullamento con rinvio. 2. L'impugnata sentenza deve essere annullata anche con riferimento alla posizione di xxxxxx, nei confronti del quale sussiste lo stessa insufficienza di motivazione sulla esistenza di elementi che permettano di ipotizzare un suo coinvolgimento nelle appropriazioni consumate prima della condotta da lui posta in essere quale Sindaco di xxxxx e, di conseguenza, sussiste la violazione dalle suddette prescrizioni contenute nella sentenza della Corte di legittimità di annullamento con rinvio.2.1. La Corte di merito, infatti, ha svolto una motivazione scarna e chiaramente contraddittoria a pagina sei della sentenza, laddove ha scritto che il lasso temporale intercorso tra il deposito e l'occultamento dei modelli 56T pervenuti al Comune di xxxxx non può assolutamente assurgere a dignità di indizio grave, preciso e concordante, tale da rendere applicabile il disposto dell'articolo 578 cod. proc. pen.2.2. In tale ordine di idee, l'assenza di indizi idonei sul piano accusatorio e la mancanza di altri argomenti capaci di sorreggere i sospetti iniziali, avrebbe dovuto condurre al riconoscimento dell'evidenza dell'innocenza dell'imputato agli effetti dell'art. 129 cod. proc. pen., non potendo l'accusa fondarsi su meri sospetti, congetture o supposizioni, che per di più non vengono nemmeno esplicitati nella motivazione della sentenza impugnata.
Risposta del Dott. Matteo Barbero
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