Dispersione ceneri regione Lombardia

Risposta al quesito del Dott. Pietro Cucumile

Quesiti
di Cucumile Pietro
26 Giugno 2018

Si chiede di sapere se la volontà di cremazione e dispersione delle ceneri in regione Lombardia possa essere resa attraverso testamento olografo, ed in caso positivo se questo debba essere necessariamente pubblicato presso un notaio, prima di darne esecuzione.

Si chiede altresì se le disposizioni di volontà alla cremazione e dispersione ceneri possano essere accettate anche se non facenti parte di un "testamento olografo comprendente tutte le proprie sostanze", purché tale dichiarazione abbia tutte e tre i requisiti di un testamento olografo, data, firma e redazione di proprio pugno.

Risposta

Preliminarmente, si ritiene utile ripercorrere la normativa che si è succeduta nel tempo sull’argomento proposto nel quesito.

 

Regio decreto 21 dicembre 1942, n. 1880 “Approvazione del regolamento di polizia mortuaria”

 

………………… 59. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal sindaco dietro presentazione dei seguenti documenti: 1) Estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall’associato di proprio pugno o se questi, non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato, purché tale dichiarazione sia accompagnata da altra, rilasciata dal presidente dell’associazione della quale ha fatto parte il defunto, attestante che questi, sino all’ultimo istante di vita, è rimasto iscritto regolarmente, secondo le norme dello statuto, all’associazione medesima. La firma dell’associato o dei testi dovrà essere autenticata gratuitamente dal sindaco del comune di residenza;

 

D.P.R. 21 ottobre 1975, n.803 “Regolamento di polizia mortuaria” Art. 80

La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal sindaco dietro presentazione dei seguenti documenti: 1) estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall’associato di proprio pugno o se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato, purché tale dichiarazione sia accompagnata da altra, rilasciata dal presidente dell’associazione della quale ha fatto parte il defunto, attestante che questi, sino all’ultimo istante di vita, è rimasto iscritto regolarmente, secondo le norme dello statuto, all’associazione medesima. La firma dell’associato o dei testi dovrà essere autenticata gratuitamente dal sindaco del comune di residenza;

 

D.P.R. 10.9.1990, N. 285 “REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA” Art. 79

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi. 2. La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. 3. Per coloro, i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.

 

LEGGE 30.3.2001, N. 130 “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREMAZIONE E DISPERSIONE CENERI”

 

b) l’autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità: 1) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa; 2) l’iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell’iscrizione all’associazione. L’iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;

3) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all’ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all’ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all’ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto;

 

REGOLAMENTO REGIONALE 9 NOVEMBRE 2004, N. 6 “REGOLAMENTO IN MATERIA DI ATTIVITÀ FUNEBRI E CIMITERIALI”

 

Art. 12 - Autorizzazione alla cremazione 1. La cremazione di cadavere deve essere autorizzata dall’ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso, sulla base della volontà del defunto, espressa con le modalità di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 30 marzo 2001, n.130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri), previo accertamento della morte effettuato dal medico incaricato delle funzioni di necroscopo su modulo approvato dalla Giunta regionale

 

D.G.R. LOMBARDIA 21 GENNAIO 2005 - N. 7/20278 - Attuazione del regolamento regionale n. 6 in materia di attività funebri e cimiteriali. Approvazione dei contenuti formativi per gli operatori esercenti l’attivita` funebre (art. 32), dei modelli regionali (artt. 13 – 14 – 30 – 36 – 37 – 39 – 40 comma 6) nonche´ delle cautele igienico-sanitarie di cui all’art. 40, comma 4. ………………….

ALLEGATO 5 MODULO PER LA DISPERSIONE DELLE CENERI (art. 8 della legge regionale 22/03 e art. 13, comma 2 regolamento regionale n. 6/04)

 

La manifestazione della volontà del defunto che le sue ceneri siano disperse risulta da: a) disposizione testamentaria del defunto; b) volontà espressa del defunto, iscritto ad associazione avente tra i propri fini quello della cremazione, che le proprie ceneri vengano disperse.

 

 

Ciò chiarito, l'autorizzazione alla dispersione e cremazione va concessa, senza aderire ad aggravi soggettivi del procedimento amministrativo, nel rispetto della volontà espressa dal defunto attraverso una delle seguenti modalità, ovvero quelle pedissequamente riportate nella modulistica regionale sopra richiamata:

a) disposizione testamentaria del defunto (null’altro aggiunge la norma);

b) volontà espressa del defunto, iscritto ad associazione avente tra i propri fini quello della cremazione, che le proprie ceneri vengano disperse.

 

La volontà può, quindi, assumere diverse “forme”, preliminarmente assicurando il rispetto della volizione del defunto e, conseguentemente, ponendo in primo piano la volontà espressa nelle forma testamentaria (a condizione, ovviamente, che il testamento, quale ne sia la forma, abbia effetti; art. 620, comma 5 c.c.). Se la volontà espressa dal defunto è effettivamente (occorre verificare se ne ha i requisiti ex art. 602 c.c.) un testamento olografo o una disposizione testamentaria, lo stesso deve essere presentato a un notaio per la pubblicazione, ex art. 620 c.c. Avvenuta la pubblicazione, il testamento olografo o quella disposizione testamentaria non patrimoniale ha esecuzione. Si richiama che i testamenti olografi  possono essere eseguiti solo facendo seguito a quanto stabilito dall'art. 620, comma 5 c.c..

 

La questione è stata approfondita da molteplici decisioni della Suprema Corte di Cassazione la quale ha affermato che, ai fini della configurabilità di una scrittura privata come testamento olografo, non è sufficiente il riscontro dei requisiti di forma individuati dall’art. 602 c.c., occorrendo, altresì, l’accertamento dell’oggettiva riconoscibilità nella scrittura della volontà attuale del suo autore di compiere non già un mero progetto, ma un atto di disposizione del proprio patrimonio per il tempo successivo al suo decesso. La S.C. ha rilevato come problema distinto da quello della necessità di formule sacramentali quale requisito di validità del testamento sia quello della esigenza della riscontrabilità di una volontà testamentaria validamente espressa in un atto il quale abbia i requisiti formali di un testamento olografo. A tale quesito deve darsi risposta affermativa, poiché, proprio in considerazione della serietà dell’atto e delle sue conseguenze giuridiche, vanno individuati requisiti minimi di riconoscibilità oggettiva nell’atto di cui si tratta di un negozio mortis causa, che valgano, ad esempio, a distinguerlo da una donazione, o da un riconoscimento di debito, etc. Ha osservato la S.C. che la possibilità che il testamento esaurisca il suo contenuto in disposizioni di carattere non patrimoniale impone comunque che sia ravvisabile un “testamento in senso formale”, rivelante la funzione tipica del negozio testamentario. Tale funzione consiste nell’esercizio da parte dell’autore del proprio generale potere di disposizione mortis causa. Perché sia individuabile un testamento in senso formale, quindi, occorre rinvenire il proprium dell’atto di ultima volontà, nel senso che l’atto esprima un’intenzione negoziale destinata a produrre i suoi effetti dopo la morte del disponente. Il testamento, infatti, rappresenta l’unico tipo negoziale con il quale taluno può disporre dei propri interessi per il tempo della sua morte. Non è esclusa, quindi, l’esistenza del testamento, qualora esso contenga soltanto disposizioni di carattere non patrimoniale, ma requisiti irrinunciabili sono la formalità e la solennità dell’atto al fine di garantire la libertà di testare, la certezza e la serietà della manifestazione di volontà del suo autore e la sicura determinazione del contenuto delle singole disposizioni. A questo scopo la legge richiede ad substantiam che il testamento, seppur a contenuto soltanto non patrimoniale, venga redatto in una delle forme espressamente stabilite (art. 601 e ss. c.c.)

 

Dott. Pietro Cucumile 21/06/2018

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