Annotazione della negoziazione assistita di separazione/divorzio in seguito al nulla osta della Procura
Risposta della Dott.ssa Roberta Mugnai
Risposta al quesito della Dr.ssa Liliana Palmieri
QuesitiDue coniugi, entrambi residenti in questo Comune e senza figli, intendono stipulare un accordo di separazione consensuale innanzi all'Uff. di Stato Civile. Su indicazione del loro avvocato, i coniugi (in regime di comunione legale dei beni) mi presentano la seguente lista di condizioni da inserire nell'atto di accordo di separazione:
1) I coniugi vivranno separati, libero ognuno di fissare la propria residenza ove riterrà opportuno;
2) la casa coniugale, di proprietà del marito, rimarrà nella disponibilità dello stesso;
3) I mobili ed arredi della casa verranno assegnati in proprietà esclusiva al marito (tranne alcuni)
4) L'autovettura rimarrà in proprietà esclusiva al marito;
5) Nessuno dei due coniugi corrisponderà alcunché all'altro a titolo di mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
6) I coniugi dichiarano di aver definito tutti i loro rapporti patrimoniali e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro.
La domanda è la seguente: posso io Uff. di S.C. inserire tutte o parte delle condizioni presentate dai coniugi nell'atto di accordo? oppure devo rimanere nell'ambito previsto dal formulario ministeriale? In caso di impossibilità ad inserire nell'accordo le condizioni sopra elencate, quali altre strade possono intraprendere i coniugi per ottenere il risultato da loro voluto? (negoziazione assistita, notaio...).
Nell’accordo non possono essere inseriti accordi di natura patrimoniale, ad eccezione dell’eventuale assegno di mantenimento.
Tale limite è contenuto nel comma 3 terzo capoverso dell’art. 12 del d.l. n. 132/2014 “L'accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale”. Ciò significa che di fronte all’ufficiale di stato civile i coniugi non possono stabilire accordi che abbiano contenuto economico, e quindi un arricchimento o un impoverimento, espliciti o impliciti, a vantaggio o a danno di una delle parti.
Nella circolare n. 6 del 24.4.2015, viene affrontato il suddetto divieto di patti di trasferimento patrimoniale, rivisitando l’orientamento espresso con la circolare n. 19 del 28.11.2014, che aveva escluso qualsiasi competenza dell'ufficiale di stato civile anche riguardo all'assegno di mantenimento, considerato invece, dalla giurisprudenza e dalla dottrina, non come un trasferimento patrimoniale.
Il Ministero dell'Interno ha dunque rivisto il precedente orientamento, confermando che restano esclusi patti di trasferimento patrimoniale di fronte all'ufficiale dello stato civile, ma che tra questi non vi rientrano gli obblighi di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico, da parte di uno dei coniugi a favore dell'altro, sia in occasione della separazione che dello scioglimento o cessazione degli effetti civile del matrimonio: in sostanza, si tratta di disposizioni negoziali che fanno sorgere un rapporto obbligatorio tra le parti e non producono effetti traslativi su beni, secondo i limiti stabiliti dalla normativa.
Di conseguenza, le parti potranno chiedere, sempre consensualmente, in una fase successiva, la modifica delle condizioni di separazione e di divorzio, compresa anche la revisione della somma dell’assegno di mantenimento che fosse già stata concordata.
Alla luce del nuovo orientamento, l'ufficiale dello stato civile potrà ricevere, nell'accordo di separazione o di divorzio, anche le dichiarazioni contenenti obbligazioni al pagamento periodico di una somma di denaro, a carico di una delle parti a favore dell'altra, tenendo comunque presente che egli non potrà entrare nel merito di tale somma né valutare la congruità della stessa, dovendosi solamente limitare a recepire quanto concordato consensualmente dalle parti.
Resta esclusa, oltre ai trasferimenti di beni e patrimoniali, anche la cosiddetta liquidazione una tantum che può essere decisa in occasione del divorzio.
Resta fermo, secondo quanto stabilito dal Ministero dell'Interno nella circolare n. 19/2014, che non sono ammesse altre clausole aventi carattere dispositivo sul piano patrimoniale, fatta eccezione per l’assegno, oggi quantificabile nell'accordo: “Per quanto concerne, altresì, l'esclusione dei «patti di trasferimento patrimoniale», si richiama l'attenzione sulla ratio della previsione, evidentemente volta ad escludere qualunque valutazione di natura economica o finanziaria nella redazione dell'atto di competenza dell'ufficiale dello stato civile. In assenza di specifiche indicazioni normative, va pertanto esclusa dall'accordo davanti all'ufficiale qualunque clausola avente carattere dispositivo sul piano patrimoniale, come - ad esempio - l'uso della casa coniugale, ….. ovvero qualunque altra utilità economica tra i coniugi dichiaranti”.
In conclusione, la maggior parte delle condizioni che i coniugi vorrebbero inserire nel loro accordo di separazione non può essere recepita dall’ufficiale di stato civile, stanti i limiti posti dalla norma soprarichiamata e meglio definiti dalle circolari parimenti richiamate. Pertanto gli interessati, per ottenere il risultato voluto, potranno avvalersi dell’istituto della convenzione di negoziazione assistita da un avvocato, ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 132/2014, ovvero optare per il tradizionale procedimento giurisdizionale.
Dr.ssa Liliana Palmieri 22/06/2018
Risposta della Dott.ssa Roberta Mugnai
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Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
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