Atto di accertamento IMU per omesso/parziale versamento su area fabbricabile e novità in materia di contraddittorio
Risposta del Dott. Luigi D'Aprano
Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiNel nostro territorio vi è un proprietario di immobile di cat. A3 e C6 come risulta da visura catastale mentre annesso alla casa vi è circa 750 mq di terreno che non risulta in visura e ricade invece nell'area edificabile definita dal PRG ma non frazionata. Ai fini IMU e Tasi il comune può assoggettare tale terreno come area fabbricabile anche se non risulta da visura catastale?
Dalle visure storiche vi è la particella 164 di area 7 15 e la particella 165 di area 2 21 che sommata alla particella 164, che è stata soppressa, è diventata di 936 area.
I possessori in esame altro non hanno fatto che unire catastalmente il terreno all’abitazione rendendo tale area pertinenziale all’abitazione stessa. Ai fini IMU la giurisprudenza, afferma il principio in base al quale se il terreno è effettivamente pertinenziale ed il contribuente lo ha espressamente dichiarato come tale, la pertinenzialità prevale sull’edificabilità del terreno, la tassazione è pertanto limitata al solo fabbricato (Cassazione n. 19638 dell’11 settembre 2009). Al tempo stesso, la suprema Corte afferma, con successiva sentenza n. 22129 del 29 ottobre 2010, che “perché un’area fabbricabile perda il (plus)valore costituito dalla edificabilità, occorre che intervenga una soggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi che sterilizzi, in concreto e stabilmente, lo ius edificandi , che non si risolva quindi in un mero collegamento materiale rimovibile ad libitum”. Ciò significa che la destinazione dell’area affinché sia considerata pertinenza, deve essere chiara ed evidente e non un semplice collegamento rimovibile.
Dr. Luigi D’Aprano 25/06/2018
Risposta del Dott. Luigi D'Aprano
Risposta al quesito dell'Avv. Lorella Martini
Dipartimento delle Finanze – Risoluzione 10 marzo 2020, n. 2/DF
Risposta al quesito del Dott. Gianluca Russo
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