Il mancato funzionamento della Pec si ascrive alla cosiddetta irreperibilità "colpevole"

Corte di Cassazione Civile, Sezione I – Sentenza 21 giugno 2018, n. 16365

Servizi Comunali Trattamento giuridico
di Redazione: Galli Gianluca
25 Giugno 2018

MASSIMA

L'indirizzo PEC che le società e gli imprenditori individuali debbono dichiarare alla Camera di Commercio equivale ad un recapito sostanzialmente assimilabile alla sede legale di questi ultimi, sicchè può affermarsi che, di regola, e salvo che venga fornita prova contraria, il mancato funzionamento, per qualunque causa, dell'indirizzo PEC dichiarato dalla società ovvero dall'imprenditore individuale alla Camera di Commercio si ascrive tra le cosiddette irreperibilità "colpevoli" del destinatario sul quale incombe l'onere di comunicare un recapito informatico che lo renda effettivamente raggiungibile.

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