Trattamento di integrazione salariale straordinaria e mobilità in deroga. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
INPS – Messaggio n. 2066 del 30 giugno 2025
Risposta al quesito del Dott. Daniele Lanza
QuesitiUn ente che ha dichiarato il dissesto nell'anno 2017, non ha deliberato nuove tariffe Tari entro marzo 2018 - non ha neanche approvato il nuovo bilancio stabilmente riequilibrato. recentemente ha scoperto che il piano finanziario tari 2017 non e' adeguato al 2018 poiché insufficiente a coprire i costi da sostenere nel 2018. si pio' ancora intervenire modificando il piano Tari per l'anno 2018 e prevedere tali importi (sia in entrata che in uscita) nel bilancio da redigere, o era obbligatorio fare cio' entro il 31.03.2018? Ciò potrebbe valere naturalmente per qualunque altro servizio (idrico - servizi vari a domanda individuale) ? nel caso in cui non sia piu' possibile adeguare le tariffe (quindi neanche prevedere il giusto importo in entrata ed in uscita nella ipotesi di bilancio riequilibrato), come può l'ente sanare tale nuova debito (d.f.b. ??) visto che deve garantire comunque il servizio ?
L’ente locale in forza del comma terzo dell’articolo 193 del TUEL, al fine di riequilibrare almeno il servizio TARI, “puo' modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2” (il 31 luglio di ciascun anno od altra periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale). Per il resto della situazione, recupero del dissesto tramite il bilancio stabilmente riequilibrato si rimanda a quanto disposto dagli articolo 244 e seguenti del TUEL.
Dott. Daniele Lanza 21/06/2018
INPS – Messaggio n. 2066 del 30 giugno 2025
presentata dal dott. Paolo Dolci
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Presidenza del Consiglio dei Ministri Commissario Straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche – Ordinanza 20 giugno 2025
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