Uffici di Staff dei Sindaci: coordinate di legittimità per incarichi a soggetti in quiescenza

Approfondimento di Pietro Alessio Palumbo

Servizi Comunali Incarichi professionali
di Palumbo Pietro Alessio
03 Luglio 2018

Approfondimento di Pietro Alessio Palumbo                                                               

Uffici di Staff dei Sindaci: coordinate di legittimità per incarichi a soggetti in quiescenza.

Pietro Alessio Palumbo

Un Sindaco ha formulato richiesta di Parere alla Corte dei Conti, sez. regionale controllo Umbria, sulla possibilità di conferire un incarico di Staff a un soggetto in quiescenza e, in caso affermativo, sul dubbio se tale incarico debba essere a titolo oneroso o gratuito. Con la Deliberazione n°77/2018 la sezione ha composto una significativa ricostruzione, il cui punto di caduta interpretativo è assai utile. Il caso riguardava un dipendente a t.d. ex art. 90 TUEL presso l’Ufficio di Staff del Sindaco. Luce tonale dell’incarico era l’idea proprio di “rinnovare tale incarico”. I problemi ermeneutici dell’Ente sono partiti dalla lettura di deliberazioni della Corte dei Conti che gli “sembravano” escludere tale possibilità, in relazione alla natura onerosa del rapporto di lavoro presso gli Uffici di Staff (Sez. Calabria n. 5/2017 e n.27/2018), mentre per altra pronuncia l’incarico ex art. 90 non deve attenere a funzioni direttive, dirigenziali, di studio o di consulenza, senza chiarire se l’incarico debba essere gratuito o meno (Sez. Liguria n.27/2016). Segnatamente, gli orientamenti espressi con tali deliberazioni, maturati nell’alveo delle circolari n.6/2014 e n.4/2015 del Min. per la sempl. e la p.a. e dei principi di cui alla Deliberazione n.23/2014, Sez. Centr. controllo di Legittimità, discernono due condizioni: a) la natura degli incarichi (direttivi, dirigenziali, di studio, ecc.); b) il carattere oneroso dell’affidamento. Pregio del Parere in esegesi è la lettura armonizzata delle deliberazioni considerate, diversamente dalla lettura cinta e bloccante dell’Ente. Invero, la Deliberazione n.27/2016 della Sez. Liguria, si occupa della natura dell’incarico che, qualora diverso da quelli elencati (direttivi, dirigenziali, di studio, ecc.), ben può essere conferito anche mediante il contratto di cui all’art. 90 TUEL. La Deliberazione n.27/2018 della Sez. Calabria, invece, esamina il profilo dell’onerosità dell’incarico, evidenziandone la correlazione con il co.2 dell’art. 90 TUEL, aspetto da coordinare proprio col contenuto dell’incarico, da ritenere “vietato” se di funzioni dirigenziali, direttive, di studio, ecc. Corollario è che nei casi di specie, l’incarico da rinnovare è inconferibile, in quanto di natura direttiva, sfavorevolmente considerato dall’art.5, co.9, D.L. n.95/2012, da affidare con contratto ex art. 90 TUEL e, dunque, imprescindibilmente oneroso.

22 giugno 2018

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