Registrazione webinar "L'acquisto ed il riconoscimento della cittadinanza italiana alla luce delle novità introdotte dalla conversione in Legge del DL 36/2025"
Presentata dalla dott.ssa Grazia Benini
Risposta al quesito del Dott. Agostino Pasquini
QuesitiHo ricevuto dal Consolato d'Italia in Australia, per la trascrizione, un atto di nascita con l'indicazione di entrambi i genitori. La madre è nostra iscritta Aire. Allegato all'atto vi è un atto di riconoscimento, reso presso il Consolato stesso, nel quale la madre riconosce la bambina, già riconosciuta dal padre. La madre era però già indicata come madre nell'atto di nascita stesso. Credo lo abbiano inviato perché, magari, dal testo dell' "atto" non si capiva la volontà della madre di riconoscere la bambina? Mi chiedevo se devo trascrivere entrambi i documenti separatamente o uno solo, dando magari menzione dell'altro, o in ogni caso indicazioni operative su questo caso.
In molti stati, in sede di atto di nascita, è possibile indicare il nome dell’altro genitore anche se non si è sposati.
L’art. 258 del CC, per l’Italia, dispone:
“ Art. 258. Effetti del riconoscimento.
Il riconoscimento produce effetti riguardo al genitore da cui fu fatto e riguardo ai parenti di esso.
L'atto di riconoscimento di uno solo dei genitori non può contenere indicazioni relative all'altro genitore. Queste indicazioni, qualora siano state fatte, sono senza effetto.
Il pubblico ufficiale che le riceve e l'ufficiale dello stato civile che le riproduce sui registri dello stato civile sono puniti con l'ammenda da euro 20 a euro 82. Le indicazioni stesse devono essere cancellate.“
Se dunque l’atto di nascita originale, di figlio di persone non unite nel matrimonio, non aveva la firma congiunta di entrambi i genitori, non poteva esplicare, in Italia, i suoi effetti per il genitore che non l’aveva dichiarato.
In questo modo il Consolato ha eseguito un vero e proprio riconoscimento per atto pubblico.
L’art. 28 del DPR 396/2000 non prevede la trascrizione dei riconoscimenti fatti per atto pubblico presso i notai o presso i consolati italiani; in molti provvedono comunque anche alla trascrizione.
Il riconoscimento va però sempre annotato a norma dell’art. 49 lettera K, del DPR 396/2000.
Quindi provveda a protocollare con due numeri l’atto di nascita e quello di riconoscimento; trascriva la nascita e archivi l’atto e relativi allegati; poi faccia l’annotazione di riconoscimento e archivi il documento dove conserva gli allegati delle annotazioni.
Facendo tutti gli atti e annotazioni in un unico contesto potrebbe anche archiviare tutto nel fascicolo degli atti di nascita.
Dott. Agostino Pasquini 19/06/2018
Presentata dalla dott.ssa Grazia Benini
Agenzia delle Entrate – Provvedimento 3 giugno 2025, Prot. n. 241540/2025
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