Gestione fatture relative alla mensa scolastica

Risposta al quesito del Dott. Marco Allegretti

Quesiti
di Allegretti Marco
20 Giugno 2018

La cliente ha gestito le fatture relative alla mensa scolastica gestendo l’Iva come istituzionale e chiede se è corretto. Le fatture poi, le ha registrate nel registro acquisti ed ha portato l'Iva a credito.

E’ corretto questo procedimento?

Nel caso non lo fosse, come sistemare?

Risposta

La Manovra Correttiva contenuta nel D.L. 50/2017 ha esteso l’ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti dell’IVA e modificato la modalità di gestione delle scritture fiscali inerenti tale adempimento. Nello specifico, la vigente versione dell’art. 5 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23/01/2015 – come modificato dall’art. 1 del Decreto Ministeriale del 27/06/2017 – prevede:

 

Art. 5. Disposizioni per le pubbliche amministrazioni e le società soggetti passivi dell'IVA.

 

01. Le pubbliche amministrazioni e le societa' che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attivita' commerciali, in relazione alle quali sono identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, effettuano il versamento dell'imposta dovuta ai sensi dell'art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972 con modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilita' di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo.

 

1. In alternativa a quanto previsto dal comma 01, i soggetti ivi contemplati possono annotare le relative fatture nel registro di cui agli articoli 23 o 24 del decreto n. 633 del 1972 entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l'imposta e' divenuta esigibile, con riferimento al mese precedente.

 

2. Nei casi di cui al comma 1, l'imposta dovuta partecipa alla liquidazione periodica del mese dell'esigibilita' od, eventualmente, del relativo trimestre.

 

2-bis. I soggetti di cui al comma 01 effettuano il versamento di cui all'art. 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, secondo le modalita' ivi previste tenendo conto anche dell'imposta divenuta esigibile ai sensi del presente decreto.

 

2-ter. Resta fermo quanto previsto per le banche dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 febbraio 2004, n. 75, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2004, nonche', per le societa' assicurative, dal decreto del Ministro delle finanze del 30 maggio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 5 giugno 1989.

 

Pertanto è ora previsto che si possa agire in due modi:

 

  1. Modalità ordinaria (prevista dal comma 01): di fatto è un ritorno al passato per le registrazioni delle fatture di acquisto in IVA; i versamenti dell’IVA avvengono con F24 al 16 del mese successivo (come per lo split istituzionale) e le fatture verranno annotate sul solo Registro IVA Acquisti

 

  1. Modalità alternativa (prevista dal comma 1): di fatto l’unica possibile fino alla modifica avvenuta col Decreto Ministeriale del 27/06/2017; si prevede la medesima fattura venga iscritta contestualmente sia sul Registro IVA Acquisti che sul Registro IVA Vendite, questa doppia registrazione permette una sorta di rimborso istantaneo del credito che ne deriva.

 

Dal testo del quesito non risulta chiaro se l’Ente abbia correttamente voluto applicare il comma 01 sopra riportato o abbia sbagliato l’applicazione della normativa. In ogni caso, quanto alle modalità di versamento, la differenza fra le due casistiche (commerciale e istituzionale) è solo il codice tributo da inserire in F24EP, in quanto l’Ente avrebbe dovuto usare il codice 621E. Se così non fosse (ma avesse utilizzato quello dello split istituzionale) dovrebbe provvedere alla richiesta di variazione dei codici rivolgendosi direttamente all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente per territorio o attraverso il canale CIVIS.

 

Successivamente, come correttamente indicato, ha registrato le fatture “nel registro acquisti ed ha portato l'Iva a credito”, pertanto su questo punto non risulta nulla da rilevare.

 

Dott. Marco Allegretti 18/06/2018

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