Codifica del piano dei conti per introiti derivanti dalla celebrazione di matrimoni civili
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Approfondimento di Eugenio De Carlo
Servizi Comunali Fiscalità enti localiApprofondimento di Eugenio De Carlo
Le prestazioni educative e formative erogate da una società in favore della PA ed il regime iva
Eugenio De Carlo
Secondo la recente ordinanza 1° giugno 2018 n. 14124 la Corte di Cassazione rientrano nell’ambito di applicazione di tale norma, e conseguentemente sono servizi esenti IVA, i corsi di formazione svolti da società private formalmente riconosciute dalla P.A, pertanto l’esenzione iva ricorre anche quando sono accreditate e non finanziate dalla pubblica amministrazione.
La controversia riguardava un avviso di accertamento ai fini IVA e imposte dirette notificato a una società (s.r.l.) esercente attività di erogazione di corsi di formazione e di aggiornamento professionale.
Nel caso di specie, seppur la società fosse accreditata allo svolgimento di corsi di formazioni (finanziati e non), quelli oggetto del procedimento non erano corsi finanziati da un ente pubblico e nemmeno erano stati inseriti nei cataloghi formativi di un qualche ente pubblico, ragion per cui non avrebbero potuto essere esentati da IVA.
I giudici di legittimità hanno precisato che tutte le prestazioni educative dell’infanzia e didattiche di altro tipo possono beneficiare dell’esenzione IVA, “purché poste in essere da organismi riconosciuti da pubbliche amministrazioni”, intendendosi per tali tutte le amministrazioni pubbliche competenti e gli organismi da esse vigilati.
Rammentiamo che l’articolo 14, comma 10, della L. 537/1993, allo specifico fine di limitare l’insorgenza degli oneri fiscali a carico degli enti pubblici che investono risorse nella formazione del personale dipendente, stabilisce che “i versamenti eseguiti dagli enti pubblici per l’esecuzione di corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione del personale costituiscono in ogni caso corrispettivi di prestazioni di servizi esenti dall’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”.
In merito al campo di applicazione di detta normativa, la circolare ministeriale 81/1990 e le successive risoluzioni ministeriali 164/2000 e 84/E/2003, hanno precisato che l’esenzione «si rende applicabile unicamente ai corrispettivi pagati dagli enti pubblici nell’ambito del rapporto contrattuale posto in essere con i soggetti che eseguono i corsi di formazione».
Secondo l’Amministrazione finanziaria, quindi, l’esenzione Iva di cui al suddetto art. 14, co. 10, L. 537/1993 è applicabile unicamente nel caso in cui l’ente stipuli una convenzione con terzi al fine di far eseguire i corsi formativi per il proprio personale; mentre, nel caso di gestione diretta di detti corsi e seminari da parte dell’Amministrazione, l’acquisto di beni e servizi, non costituendo un corrispettivo per l’esecuzione del corso, deve essere assoggettato ad Iva con le relative aliquote.
La successiva risoluzione ministeriale 16/E/2006 ha, inoltre, precisato che, sotto il profilo soggettivo, la normativa in commento non pone alcun limite ai soggetti organizzatori dei corsi di formazione, che possono, pertanto, assumere qualsiasi forma giuridica e per i quali non è richiesto alcun riconoscimento da parte di pubbliche Amministrazioni.
Inoltre, la circolare ministeriale 22/E/2008, ha osservato che «nel caso in cui l’ente pubblico si avvalga di un soggetto terzo per l’esecuzione di corsi destinati alla formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione del proprio personale dipendente, le somme corrisposte dal medesimo ente pubblico all’organizzatore del corso beneficiano dell’esenzione dall’Iva, ai sensi dall’articolo 14, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537»
A sua volta, l’articolo 10, comma 1, del D.P.R. 633/1972, al n. 20), prevede che sono esenti da IVA “le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS (…)”. Tale disposizione, quindi, subordina il beneficio dell’esenzione dall’IVA al verificarsi di due requisiti, uno di carattere oggettivo e l’altro soggettivo, stabilendo che le prestazioni a cui si riferisce:
a) devono essere di natura educativa dell’infanzia e della gioventù o didattica, ivi compresa l’attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale;
b) devono essere rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni
Ad avviso della Suprema Corte, il riferimento normativo a istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni è evidentemente descrittivo, mirando solo ad affermare il principio generale che tutte le attività didattiche possono beneficiare dell'esenzione dall'IVA, purché poste in essere da organismi riconosciuti da pubbliche amministrazioni.
La genericità del riferimento fa sì - secondo la Cassazione - che esso comprenda i riconoscimenti provenienti non solo dal Ministero della pubblica istruzione, ma anche da altre amministrazioni pubbliche di volta in volta competenti (cfr. Cass. 8977/02 e 13069/11) o da organismi da esse vigilati (come, ad es., le federazioni sportive che sono organi del CONI, a sua volta sottoposto alla vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali).
Quindi, per usufruire dell'agevolazione IVA in esame è sufficiente il formale riconoscimento da parte della pubblica amministrazione, conseguita ai sensi delle vigenti disposizioni (leggi n. 62 del 2000 e n. 27 del 2006), come nel caso di specie sottoposto a giudizio in ordine al quale era stata ottenuta dalla società controricorrente l’accreditamento della Regione Umbria.
Anche la circolare n. 22/E del 18/03/2008, in cui l'Agenzia delle Entrate afferma che «il riconoscimento costituisce il requisito essenziale richiesto dalla normativa comunitaria e nazionale quale discrimine per ricondurre le prestazioni di cui trattasi nell'ambito dell'esenzione dall'IVA o fra quelle imponibili» (pagine 8 e 9), precisa che comunque «sono riconducibili nell'ambito applicativo del beneficio dell'esenzione dall'IVA di cui all'articolo 10, n. 20) del DPR n. 633 del 1972, le prestazioni educative, didattiche e formative approvate e finanziate da enti pubblici (Amministrazioni statali, Regioni, Enti locali, Università, ecc.)», in quanto «Nel finanziamento della gestione e dello svolgimento del progetto educativo e didattico è insita, infatti, l'attività di controllo e di vigilanza da parte dell'ente pubblico avente ad oggetto i requisiti soggettivi e la rispondenza dell'attività resa agli obiettivi formativi di interesse pubblico che l'ente è preposto a tutelare», costituendo detto finanziamento «riconoscimento per atto concludente della specifica attività didattica e formativa posta in essere» da parte dell'organismo non riconosciuto, consentendo al medesimo, in tal modo, di «soddisfare il requisito di cui all'articolo 10, n. 20) del DPR n. 633 del 1972 per fruire del regime di esenzione dall'IVA».
Per questi organismi, pertanto, il riconoscimento utile ai fini fiscali continua ad essere effettuato dai soggetti pubblici competenti per materia (Regioni, Enti locali, ecc.), con le modalità previste per le specifiche attività educative, didattiche e formative, ad esempio con l’iscrizione in appositi albi o attraverso l’istituto dell’accreditamento (cfr. in proposito la risoluzione n. 53/E del 15 marzo 2007 concernente le fattorie didattiche per le quali il requisito del riconoscimento viene soddisfatto con l’iscrizione nel relativo albo regionale).
Dunque, al fine dell’esenzione in argomento, occorre che l’ente preveda e disciplina un apposito albo o l’istituto dell’accreditamento, in modo che l’organismo formativo con cui sia contrattualizzato il rapporto, nel rispetto delle regole di cui al d.lgs. n. 50/2016, possa emettere fattura in esenzione iva.
17 giugno 2018
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
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