Proroga contratto di assunzione a tempo determinato in caso di mancata approvazione Rendiconto esercizio precedente

Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo

Quesiti
di De Carlo Eugenio
19 Giugno 2018

A fine marzo scorso, quest'amministrazione comunale ha deliberato il fabbisogno triennale del personale prevedendo - tra l'altro - la proroga per un periodo di mesi sei (dal 1° luglio al 31 dicembre 2018) di un'assunzione a tempo determinato di n. 1 Agente di Polizia Municipale. Essendo stata programmata, tale proroga, con largo anticipo, il Responsabile, tenuto conto dei presupposti di legge alla base delle assunzioni a tempo determinato, ha ritenuto di procrastinare l'adozione del relativo provvedimento con l'intento di riverificare, in prossimità della scadenza del contratto (30 giugno), la sussistenza delle ragioni di necessità ed urgenza, ragioni che - tra l'altro - sono state confermate dal responsabile del settore Vigilanza. Ciò premesso, poiché non si è ancora provveduto ad approvare il Rendiconto 2017, si chiede se si possa procedere, oppure se anche nei casi di proroga di contratti di lavoro preesistenti alla scadenza dei termini di legge per l'approvazione di detto documento contabile, operi il divieto di cui all'articolo 9, comma 1-quinquies del DL 24/6/2016, n. 113, convertito dalla legge 7/8/2016, n. 160.  

 

 

 

Risposta

In materia si segnala l’indirizzo rigoroso della magistratura contabile (cfr., ad es., Corte dei conti sez. contr. Abruzzo del. n. 103/2017), secondo cui il divieto di assunzioni contemplato dall'articolo 9 del Dl n. 113/2016 per il caso approvazione tardiva di bilanci e rendiconti contabili ha la propria ragion d'essere nell'esigenza imperativa di bloccare l'impiego delle risorse pubbliche in assenza di un quadro finanziario risultante da atti amministrativi regolarmente approvati e certificati dalla Corte dei conti. È tale l'importanza assegnata dal legislatore a tale procedura che il comma 1-quinquies del suddetto articolo 9 prevede, accanto al divieto sopra indicato, l'ulteriore divieto per così dire “accessorio” di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione descritta. Il collegio osserva che il comma 1-octies parla di “sanzione” nel caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei documenti contabili, lasciando così intendere il carattere “punitivo” del divieto collegato all'inadempimento.

 

Tanto che alla stregua del suddetto indirizzo sono attratti nel divieto anche comandi e distacchi che assunzioni in senso proprio non sono, atteso che il legislatore vieta, fino a quando le amministrazioni non abbiamo provveduto all’adozione (tardiva) degli atti contabili fondamentali, sia le “… assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto …”, sia la stipula di “… contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi” del divieto, emergendo cristallina la finalizzazione del precetto normativo come indirizzata a precludere ogni e qualsivoglia “spesa per il personale” quand’anche non riconducibile ad una “nuova assunzione” in senso stretto bensì ad un suo “surrogato elusivo”.

 

Pertanto, l’eventuale scelta di prorogare rapporti contrattuali per motivi di necessità e d’urgenza, pur in mancanza dell’approvazione del documento contabile previsto dalla norma suddetta, implica una scelta ben motivata, con assunzione di responsabilità ed alea di eventuali conseguenze sul piano erariale ove detta scelta, benchè ispirata alla tutela dell'interesse pubblico, non fosse positivamente valutata dagli organi di controllo interno (revisore dei conti) ed esterni (sezione di controllo della Corte dei conti) nell'ambito di una visione formale e rigorosa dell'applicazione della norma.

 

Dott. Eugenio De Carlo 18/06/2018

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