Risposta al quesito del Dott. Pietro Cucumile
QuesitiSi premette che questo Ente è in regime di convenzione con la Camera di Commercio per quanto attiene allo sportello SUAP e svolge la propria attività mediante il portale Impresa in un giorno. Come è noto, a seguito della Conferenza Unificata Stato - Regione, la Regione Campania, nel cui ambito territoriale trovasi il Comune, con più decreti dirigenziali (D.D. nn. 32/2017; 53/2017 ; 235/2017 e 44/2018), ha preso atto ed approvato i moduli standardizzati ed unificati per la presentazione delle pratiche relative alle attività economiche. Atteso che - a volte- nonostante l’adozione di detta modulistica ed il relativo inserimento nel portale SUAP di questo Comune, arrivano allo sportello moduli diversi da quelli approvati in sede di conferenza unificata , anche se completi di tutti i dati riportati in quelli approvati con i decreti regionali sopra citati, si chiede di conoscere
A) se sia obbligatorio l’utilizzo della suddetta modulistica stabilita dalla conferenza Stato - Regione ed approvata dalla Regione Campania, oppure possano ammettersi anche istanze (SCIA) prodotte con modulistica difforme da quest’ultima;
B) in caso di trasmissione di modulistica difforme da quella stabilita nella più volte citata Conferenza Stato-Regione, quali provvedimenti deve adottare questo SUAP? E’ possibile respingere la pratica per modulistica difforme, dichiarandola irricevibile ed archiviarla con esito negativo, invitando la ditta a conformarsi alla modulistica standardizzata ed unificata approvata ?
In risposta ai quesiti, si osserva, preliminarmente, che la modulistica è liberamente predisposta da ciascun comune ma che le ipotesi di irricevibilità sono determinate, stante i principi del diritto amministrativo, dall’assenza dei requisiti essenziali e presupposti di legge, mai dal mancato utilizzo di un determinato tipo di modello.
Inoltre, il Comune può scegliere un qualunque software di gestione oppure avvalersi del portale impresainungiorno.gov.it o anche sposare altre modalità organizzative; l’eventuale mancato utilizzo della modalità scelta dal Comune può determinare una richiesta di conformazione all’utente che, in base al nuovo art. 19 della legge n. 241/90, comporta anche la sospensione dell’attività fintanto che la pratica non venga ripresentata con la modalità indicata dall’Ente.
Il responsabile dello S.U.A.P. difficilmente potrà, quindi, dichiarare l’irricevibilità della stessa qualora non venga stata utilizzata la modalità scelta.
Detto in altri termini ancora più perentori e chiari, solo qualora si utilizzi un portale di accettazione diverso da quello scelto sarà possibile dichiarare irricevibili le pratiche che pervengano tramite un altro canale (P.E.C., portale comunale ecc...); per gli altri casi di utilizzo irregolare del portale di accettazione il Comune dovrà avvalersi del potere di richiedere la conformazione a legge dell’istanza del privato. Ad avviso dello scrivente, però, non è possibile dichiarare irricevibili gli allegati al portale se diversi da modulistica standard (nazionale o comunale) ove gli stessi contengano tutti i dati e le informazioni richieste, anche in ossequio alla depotenziazione dei vizi formali portata avanti dalle modifiche legislative alla legge n° 241/90.
Si segnala, sul punto, la sentenza del 16/10/2015, n. 133 del T.A.R. Puglia (Bari, Sez. II) che ha stabilito l'inammissibilità di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) edilizia presentata in formato cartaceo, in quanto la modalità corretta di presentazione, prevista dal legislatore, è solo ed esclusivamente quella in formato telematico. Il Tribunale amministrativo pugliese ha stabilito che la presentazione su supporto cartaceo all'ufficio tecnico comunale diverso dal SUAP di una S.C.I.A. per attività produttive va rigettata, in quanto non si configura come S.C.I.A. La presentazione telematica allo Sportello è l'unica possibilità per riconoscere validità alla segnalazione e, di conseguenza, poter procedere alla relativa istruttoria.
Nel provvedimento del T.A.R. si legge, infatti, che di tale modalità tiene conto anche l'art.19 della Legge n. 241/1990, laddove nel disciplinare prescrive che la S.C.I.A. "corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dai relativi elaborati tecnici, possa essere presentata a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica. In tal caso la segnalazione può considerarsi presentata solo al momento della ricezione da parte dell'amministrazione". Pertanto, coerentemente con il principio della graduale dematerializzazione delle pratiche dirette alla pubblica amministrazione, in base al D.P.R. n. 160/2010, una S.C.I.A. presentata allo S.U.A.P. nel formato cartaceo, come nel caso di specie, non può, per il solo fatto di essere stata lì depositata, ritenersi una segnalazione valida, mancando il presupposto per la sua stessa configurazione e ammissibilità, ovvero la presentazione in modalità telematica. Le S.C.I.A. presentate nel formato cartaceo, quindi, non possono essere considerate ricevibili e non potranno produrre, perciò, alcun effetto giuridico. Infine, relativamente al decorso del termine per il silenzio assenso, il Tribunale specifica che l’unico dies a quo è il momento di recepimento dell’istanza da parte dello S.U.A.P. rappresentato dal rilascio dell’apposita ricevuta, come sancito espressamente dall’art.5, D.P.R. n° 160/2010
Dott. Pietro Cucumile 15/06/2018
Cartella 11com: manifesti, delibere, deleghe, revoche, verbali, atti, lettere, convalide, inviti (cod. 1601com)
Cartella 11ref: manifesto (cod. 1601ref)
Agenzia delle Entrate – Provvedimento 13 maggio 2025, Prot. n. 217096/2025
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