Straordinario elettorale e funzioni di segretario ai seggi
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Corte di Cassazione Civile, Sezione Lavoro – Sentenza 11 giugno 2018, n. 15090
Servizi Comunali Amministratori locali Trattamento economicoMASSIMA
In considerazione del particolare rilievo della posizione attribuita al segretario all'interno dell'Ente di servizio (Comune o Provincia) dall'art. 97, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000 (il quale espressamente stabilisce che: "il segretario sovraintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività") - al fine di evitare l'insorgenza di eventuali problemi connessi alla diversità, in negativo, dell'ammontare della retribuzione di posizione spettante al segretario rispetto a quella dei dirigenti in servizio nell'Ente stesso, è stata introdotto dall'art. 41, comma 5, del CCNL cit., come specifica garanzia di carattere economico a favore dei segretari, un generale criterio di perequazione della retribuzione, applicabile soltanto all'indicata categoria di dipendenti, che nulla ha a che vedere con il meccanismo del cosiddetto galleggiamento, riguardante l'allineamento retributivo di posizioni individualizzate, che è stato ormai abrogato da tempo, come risulta dal d.l. 11 luglio 1992, n. 333, art. 2, convertito dalla legge 9 agosto 1992, n. 359, interpretato autenticamente dal d.l. 19 settembre 1992, n. 384, art. 7, comma 7, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
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Risposta del Dott. Ennio Braccioni
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