Valutazione nucleo familiare ai fini della certificazione Isee (es. conviventi)
Risposta del Dott. Mauro Tenca
Risposta al quesito del Dott. Marco Castellani
QuesitiSe l'ente decide di applicare il criterio del valore catastale, quale risulta essere la procedura corretta per determinare il valore? Come va calcolato il fondo ammortamento?
Il valore inventariale di ogni singolo bene è definito a seconda delle sue modalità di acquisizione. I beni acquistati sono inventariati al prezzo di acquisto, diminuito di eventuali sconti ed aumentato dell’IVA (solo per i beni acquistati per attività istituzionali) e di eventuali spese strettamente connesse all’acquisizione del bene stesso (trasporto, spese doganali, etc.). Nel caso di contemporaneo acquisto di più oggetti, occorre ripartire proporzionalmente sia gli sconti, sia gli importi dei predetti oneri. I beni ricevuti a titolo gratuito in seguito ad atti di liberalità sono inventariati al valore di stima o di mercato, se non sono corredati da documenti giustificativi originari. Ai beni per i quali non sia possibile risalire al valore iniziale ovvero al valore attuale e/o alla data di acquisto è attribuito alla data di iscrizione, “un valore simbolico”.
L’iscrizione dei beni fra le immobilizzazioni nello stato patrimoniale dell’ente avviene, ai sensi delle indicazioni al Punto 6.1.2 del Principio contabile applicato della contabilità economico-patrimoniale Allegato n. 4/3 al D.Lgs. 118/2011, al costo di acquisizione dei beni o di produzione, se realizzato in economia (inclusivo di eventuali oneri accessori d’acquisto, quali le spese notarili, le tasse di registrazione dell’atto, gli onorari per la progettazione, ecc.), al netto delle quote di ammortamento.
A riguardo si sottolinea che lo stesso Principio contabile Allegato n. 4/3 al D.Lgs. 118/2011 al Punto 4.18 individua nel registro dei beni ammortizzabili (o schede equivalenti) lo strumento in grado di consentire la corretta procedura di ammortamento, di seguire il valore del singolo bene in ogni momento e di determinare, all’atto della dismissione, la plusvalenza o la minusvalenza. Nel registro devono essere indicati, per ciascun bene, l’anno di acquisizione, il costo, il coefficiente di ammortamento, la quota annuale di ammortamento, il fondo di ammortamento nella misura raggiunta al termine del precedente esercizio, il valore residuo e l’eventuale dismissione del bene, ed il fondo di ammortamento dell’esercizio . Ove si verifichi la perdita totale del valore del bene ammortizzabile, il relativo fondo di ammortamento deve essere rettificato sino alla copertura del costo.
Come possibile riferimento per la definizione del piano di ammortamento, si applicano i coefficienti di ammortamento previsti nei “Principi e regole contabili del sistema di contabilità economica delle amministrazioni pubbliche”, predisposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze-Ragioneria Generale dello Stato, e successivi aggiornamenti, di seguito riportati per le principali tipologie di beni:
Tipologia beni |
Coefficiente annuo |
Tipologia beni |
Coefficiente annuo |
Mezzi di trasporto stradali leggeri |
20% |
Equipaggiamento e vestiario |
20% |
Mezzi di trasporto stradali pesanti |
10% |
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|
Automezzi ad uso specifico |
10% |
Materiale bibliografico |
5% |
Mezzi di trasporto aerei |
5% |
Mobili e arredi per ufficio |
10% |
Mezzi di trasporto marittimi |
5% |
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze |
10% |
Macchinari per ufficio |
20% |
Mobili e arredi per locali ad uso specifico |
10% |
Impianti e attrezzature |
5% |
Strumenti musicali |
20% |
Hardware |
25% |
Opere dell’ingegno – Software prodotto |
20% |
Fabbricati civili ad uso abitativo commerciale istituzionale |
2% |
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Gli enti hanno la facoltà di applicare percentuali di ammortamento maggiori di quelle sopra indicate, in considerazione della vita utile dei singoli beni.
Dott. Marco Castellani 13/06/2018
Risposta del Dott. Mauro Tenca
Consiglio di Stato, Sezione IV – Sentenza 15 aprile 2025, n. 3258
INAIL – Circolare 20 maggio 2025, n. 30
Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali – 21 maggio 2025
Consiglio di Stato, Sezione IV - Sentenza 2 aprile 2025, n. 2808
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