Risposta al quesito del Dott. Daniele Lanza
QuesitiNel caso un Ente al 31/12 non abbia restituito interamente le anticipazioni di tesoreria, si chiede se possa prevedere un fondo di cassa iniziale con segno negativo
La fattispecie prospettata in quesito nasce dalla contabilizzazione di una gestione di cassa di un Ente che utilizza l’anticipazione di tesoreria non completamente restituita a fine esercizio.
Tale modalità di contabilizzatine del “debito verso la banca tesoriera” deriva dall’interpretazione letterale del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria che al punto 3.26 testualmente recita: “[…], alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l’ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all’ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse”.
La commissione Arconet con la risposta alla FAQ 29 ha definito la modalità di contabilizzazione dell’anticipazione di tesoreria non restituita sancendo che il saldo di cassa al 1 gennaio dell’anno n+1 (uguale al saldo di cassa al 31/12/n) dovrà essere pari a zero. (data pubblicazione 26/03/2018)
Per maggiori informazioni si rimanda alla richiamata risposta della faq 29.
Dott. Daniele Lanza 13/06/2018
Ultimo aggiornamento 26 marzo 2018
FAQ n° 29
Come deve essere registrata la chiusura contabile dell’anticipazione di tesoreria nel caso in cui, alla data del 31 dicembre, un ente non abbia rimborsato il tesoriere?
Per rispondere al quesito posto si richiama, preliminarmente, il principio applicato della contabilità finanziaria n. 3.26, di cui all’allegato 4/2 al d.lgs. 118 del 2011 “Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell’ente sono contabilizzate nel titolo istituito appositamente per tale tipologia di entrate che, ai sensi dell’articolo all’art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell’ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell’ente e destinate ad essere chiuse entro l’esercizio. Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l’ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all’ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse ”.
Tale principio risulta rafforzato dall’articolo 69, comma 9, del d.lgs. n. 118 del 2011 che, per le Regioni, afferma: “Le anticipazioni devono essere estinte nell’esercizio finanziario in cui sono state contratte”, il quale ribadisce che nel rispetto della disciplina armonizzata le anticipazioni di tesoreria devono essere regolarmente chiuse entro lo stesso esercizio nel quale sono state contratte.
Ciò premesso, dalle scritture contabili degli enti che, derogando al dettato del d.lgs. n. 118 del 2011, alla data del 31 dicembre non hanno restituito l’anticipazione di tesoreria, risulta un residuo passivo, di importo pari all’impegno concernente il rimborso dell’anticipazione di tesoreria non pagato, che concorre alla determinazione del risultato di amministrazione.
La chiusura contabile dell’anticipazione di tesoreria al 31 dicembre dell’esercizio precedente è effettuata nell’esercizio successivo, alla prima data utile, attraverso:
Al 1° gennaio il fondo cassa iniziale risulta pari a zero.
Si ricorda che, alla data del 1° gennaio, il livello massimo dell’anticipazione di tesoreria del nuovo anno è determinato nel rispetto dei limiti di legge, considerando l’anticipazione non restituita.
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Supporto Giuridico – Parere 3 aprile 2025, n. 3303
Ministero dell’Interno - Comunicato n. 3 del 28 aprile 2025
Risposta del Dott. Matteo Barbero
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