Compatibilità dell’istituto della reperibilità con il lavoro agile
ARAN – Orientamento applicativo Comparto istruzione e ricerca pubblicato in data 12 giugno 2025 – Id: 34591
Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiUn dipendente pubblico, nel nostro caso dipendente comunale, può far parte quale socio di capitale di una S.R.L.?
E’ tenuto a darne comunicazione all'ente datore di lavoro o comunque c’è bisogno di particolare autorizzazione da parte del comune?
Secondo l’articolo 60 del D.P.R. n. 3/1957 (richiamato dall’art. 53 del d.lgs. 165/2001) il dipendente pubblico “non può esercitare il commercio e l’industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite ai fine di lucro…” . Il testo della norma fa ritenere che non sussista incompatibilità nel caso di pubblico dipendente che ricopra solamente la carica di socio; eventualmente l’autorizzazione sarebbe da vietare in quanto la carica possa costituire fattispecie di possibili interferenze con i compiti istituzionali o che comporti pregiudizio alle esigenze di servizio del lavoratore nell’ambito dell’organizzazione dell’ente.
Diversamente solo per il fatto di esercitare attività gestionali in una società, è sancita l’incompatibilità per il dipendente pubblico. Esistono pertanto tali limitazioni quando il dipendente svolge attività di amministratore in:
– società per azioni
– società a responsabilità limitata
– società in accomandati per azioni.
L’incompatibilità si estende inoltre alle cariche di socio accomandatario di società in accomandita semplice e di socio in società in nome collettivo. La limitazione non sussiste invece quando la qualifica di socio non è accompagnata dall’assunzione della legale rappresentanza della società (ad esempio, il socio accomandante).
Un’ulteriore eccezione riguarda la possibilità di ricoprire cariche sociali in società che non hanno scopo di lucro ma finalità di tipo mutualistico, come nel caso delle società cooperative. In tal caso, è necessaria una preventiva autorizzazione al fine di verificare la non sussistenza di incompatibilità tra l’attività lavorativa del dipendente e lo scopo sociale della cooperativa.
L’assunzione di incarichi extra-istituzionali da parte di un dipendente pubblico è consentita solo laddove il lavoratore assuma la qualità di socio in una società di capitali o in una società di persone, ma senza poteri di amministrazione, mentre l’assunzione di cariche gestionali è considerata “quale elemento oggettivo e automatico atto a perpetrare l’incompatibilità, senza che necessiti una valutazione sulla intensità dell’impegno o sui riflessi negativi riscontrabili sul rendimento nel servizio e sull’osservanza dei doveri d’ufficio” (Cass. n. 967 del 19/01/2006).
In ogni caso, va data comunicazione al proprio datore di lavoro-ente, salvo diversa specifica disciplina che lo stesso si sia dato in materia a livello regolamentare.
Dott. Eugenio De Carlo 12/06/2018
ARAN – Orientamento applicativo Comparto istruzione e ricerca pubblicato in data 12 giugno 2025 – Id: 34591
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
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