Calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità

Risposta al quesito del Dott. Ennio Braccioni

Quesiti
di Braccioni Ennio
14 Giugno 2018

Secondo il principio contabile che regola il calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità si chiede se il calcolo

effettuato nella previsione debba necessariamente prendere in considerazione l'ultimo rendiconto approvato per la previsione 2019-2021 o si possa effettuare il calcolo partendo dai dati relativi all'anno precedente anche se il rendiconto dell'anno precedente non e' stato approvato.

Quindi se ci sia ancora a livello normativo la possibilità  di effettuare il calcolo da anno - 1 anziché da anno 2.

Risposta

Il principio contabile n. 4/2 e l’esempio n. 5 allegato al medesimo, concernente la determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità, non indicano esplicitamente quali debbano essere gli anni da indicare nel quinquennio da prendere in considerazione ai fini della determinazione del FCDE da iscrivere nel bilancio di previsione; sotto questo profilo però dalla risposta fornita da Arconet con la FAQ n. 25 del 26 ottobre 2017 si deduce che a tal fine debba essere di norma considerato l’ultimo esercizio immediatamente precedente al bilancio cui deve riferirsi il FCDE, anche se il corrispondente rendiconto non risulti approvato al momento della redazione del bilancio.

La FAQ citata infatti precisa che nel caso del bilancio di previsione 2018, qualora l’Ente intenda utilizzare la facoltà di slittare all’indietro il quinquennio di riferimento (al fine di considerare anche le riscossioni effettuate nell’anno successivo in conto residui dell’anno precedente), si debba considerare nell’ultimo anno del quinquennio (2016) la somma degli incassi di competenza del 2016 e degli incassi avuti nel 2017 in conto residui 2016, rapportata agli accertamenti dell’esercizio 2016; ne derive che, se in caso di slittamento all’indietro del quinquennio l’ultimo anno da prendere in considerazione è il 2016, qualora non si proceda a tale “slittamento” l’ultimo anno da considerare deve essere il 2017; e ciò è da ritenere valido anche nella ipotesi in cui il bilancio venga predisposto - come dovrebbe essere di norma - prima della chiusura dell’esercizio precedente: in tal caso ovviamente si dovranno prendere in considerazione i dati contabili (accertamenti e riscossioni) risultanti alla data di effettuazione del calcolo.

Dott. Ennio Braccioni 11/06/2018

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