Verifica dichiarazione sostitutiva atto di notorietà relativa al possesso dei requisiti di partecipazione da parte della stazione appaltante
Risposta del Dott. Pietro Salomone
Risposta al quesito del Dott. Agostino Pasquini
QuesitiMi hanno chiesto a fini assicurativi, un atto di notorietà alla presenza di 2 testimoni. E’ possibile farlo davanti al funzionario incaricato dal Sindaco? Se la risposta è positiva, è possibile avere gli estremi di legge che prevede tale atto, visto che il vecchio testo unico è stato abrogato? Inoltre, visto che non è contemplato dal DPR 445/2000, il Sindaco deve fare una delega ad hoc ? In caso contrario indirizzo la persona al notaio o cancelliere.
La situazione “normativa” è questa:
L. 7-8-1990 n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
1. In tutti i casi in cui le leggi e i regolamenti prevedono atti di notorietà o attestazioni asseverate da testimoni altrimenti denominate, il numero dei testimoni è ridotto a due.
2. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni e alle imprese esercenti servizi di pubblica necessità e di pubblica utilità di esigere atti di notorietà in luogo della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dall'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, quando si tratti di provare qualità personali, stati o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato.
La norma in realtà non dice che non si devono fare atti di notorietà, ma che la PA non può richiederli; dunque se serve per una PA, si tratta di richiesta irricevibile … Ma se invece la richiesta non è di una PA, l’atto di notorietà, fatto in comune, trova il suo fondamento, in verità “fragilino”, solo nell’art. 107 e 109 del TUEL D.lgs 267/2000:
Articolo 107 Funzioni e responsabilità della dirigenza
[…] 3. Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente: […]
h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco.
4. Le attribuzioni dei dirigenti, in applicazione del principio di cui all'articolo 1, comma 4, possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.
Articolo 109 Conferimento di funzioni dirigenziali
[…] 2. Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.
Dunque i dirigenti devono sottoscrivere gli atti costituenti manifestazione “di conoscenza” (sinonimo di notorietà) oppure atti attribuiti dallo statuto, che potrebbe contenere la sottoscrizione degli atti di notorietà.
Pare evidente che si tratta di un “sentiero” strettissimo, ma non impossibile. Ne parli col suo dirigente e vedete se nei vostri statuto e regolamenti se ne parla.
Diversamente, qualora lo faceste come “funzionario incaricato dal sindaco”, sarebbe nullo per incompetenza funzionale, in quanto l’art. 21 del DPR 445/2000, non lo prevede.
Sappiamo che i cancellieri del tribunale ancora ricevono queste dichiarazioni, in quanto l’ordinamento giudiziario è, costituzionalmente, estraneo all’attività amministrativa e non è soggetto alle due norme citate.
Dott. agostino Pasquini 08/06/2018
Risposta del Dott. Pietro Salomone
Risposta del Dott. Roberto Gimigliano
Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà per insussistenza conflitto di interessi per Dirigenti / Responsabili di Settore – ANNO 2020
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