Disciplina applicabile ai docenti non si estende agli educatori di asili nido

Corte di Cassazione Civile, Sezione Lavoro – Sentenza 12 giugno 2018, n. 15305

Servizi Comunali Dotazione organica
di Redazione: Galli Gianluca
13 Giugno 2018

MASSIMA

L'art. 31 del CCNL enti locali 14 settembre 2000 regola il "Personale educativo degli asili nido", e stabilisce al comma 1, primo periodo, che "La prestazione di lavoro del personale educativo degli asili nido destinata al rapporto diretto educatore - bambini è fissata in trenta ore settimanali". Il comma 2 prevede poi un monte orario per le attività integrative (le attività di programmazione, di documentazione, di valutazione, di formazione ed aggiornamento, di collaborazione con gli organi collegiali e con le famiglie). L'art. 32 - bis del medesimo CCNL, comma 1, la cui rubrica reca "Docenti addetti al sostegno operanti nelle scuole statali -, prevede che "Il calendario del personale docente comunale, utilizzato in attività di sostegno a soggetti portatori di handicap, è lo stesso di quello osservato dagli altri docenti operanti nella stessa istituzione scolastica dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione". Al successivo comma 2 stabilisce -L'orario di lavoro di rapporto diretto con gli studenti ed alunni portatori di handicap non deve essere superare le 24 ore settimanali; il monte ore delle attività integrative non deve essere superiore alle 20 ore mensili". Ai sensi dell'art. 33 (Personale docente delle scuole gestite dagli enti locali) del medesimo CCNL: -L'orario di lavoro di rapporto diretto con gli studenti ed alunni del personale docente ed educativo utilizzato in attività di sostegno a soggetti portatori di handicap è identico a quello osservato, nell'istituzione scolastica o educativa presso la quale prestano servizio, dal restante personale educativo e docente -. Infine, l'art. 7 del CCNL biennio economico 2000-2001 stabilisce -La disciplina degli articoli 32 bis e 33 del CCNL del 14.9.2000 si applica anche nei confronti del personale dipendente dagli enti locali addetto, presso scuole statali o comunali, ad attività scolastiche integrative o di doposcuola -.

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