Registrazione webinar "L'acquisto ed il riconoscimento della cittadinanza italiana alla luce delle novità introdotte dalla conversione in Legge del DL 36/2025"
Presentata dalla dott.ssa Grazia Benini
Risposta al quesito del Dott. Agostino Pasquini
QuesitiDevo fare un pre-riconoscimento di un bimbo che nascerà a luglio. I genitori sono entrambi stranieri e di cittadinanze diverse, la madre che dichiara di essere divorziata è registrata in anagrafe già da qualche anno con cittadinanza rumena ma stamattina, quando è venuta allo sportello per chiedere informazioni sul riconoscimento mi ha presentato (oltre al Passaporto rumeno che io ho agli atti) anche un secondo Passaporto + Carta Id. Moldava dove si evince che lei (a seguito di divorzio… come mi dice) ha cambiato cognome ed è ritornata col suo cognome da nubile. Peccato però che, invece, il Passaporto rumeno NON sia stato aggiornato come quello moldavo. (…a me queste cose fanno impazzire e non poco…. oltretutto quando si è soli e si devono seguire contemporaneamente più servizi, non è facile risolvere i problemi in tempi ristretti come pretendono gli utenti… mai un iter normale… ma forse chiedo troppo… chiusa la parentesi).
Tornando al quesito, vorrei sapere come devo procedere e quali Formule devo utilizzare. Inoltre, a lato (nell’Atto) quale cognome e nome va indicato? E, ancora, cercando qua e là ho solamente letto che i dichiaranti devono produrmi un Certificato Medico attestante lo stato di gravidanza e nient’altro? Che cos’è il “Certificato di capacità al riconoscimento relativo al genitore straniero indicato all’Art. 35, comma 2 della Legge 218/1995. Di che si tratta? Va richiesto quando? E, a quale Consolato quando i cittadini hanno più di una cittadinanza? E per l’Atto successivo che Formula va utilizzata? Avendo fatto entrambi il riconoscimento potrà presentarsi anche solo uno dei genitori vero?
Art. 254. Forma del riconoscimento
Il riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio è fatto nell'atto di nascita, oppure con una apposita dichiarazione, posteriore alla nascita o al concepimento, davanti ad un ufficiale dello stato civile o in un atto pubblico o in un testamento, qualunque sia la forma di questo.
Art. 44 - Riconoscimento del nascituro
1. Il riconoscimento di un figlio nascituro può essere fatto dal padre. o contestualmente a quello della gestante o dopo il riconoscimento di quest'ultima e la prestazione del suo consenso, ai sensi dell'articolo 250, terzo comma, del codice civile.
2. L'ufficiale dello stato civile che riceve una dichiarazione di riconoscimento di figlio nascituro, rilascia di ufficio a chi la effettua copia di tale dichiarazione.
Art. 35 - Riconoscimento di figlio
1. Le condizioni per il riconoscimento del figlio sono regolate dalla legge nazionale del figlio al momento della nascita, o se più favorevole, dalla legge nazionale del soggetto che fa il riconoscimento, nel momento in cui questo avviene; se tali leggi non prevedono il riconoscimento si applica la legge italiana.
2. La capacità del genitore di fare il riconoscimento è regolata dalla sua legge nazionale.
3. La forma del riconoscimento è regolata dalla legge dello Stato in cui esso è fatto o da quella che ne disciplina la sostanza.
Per prima cosa si analizzi la formula 113 del formulario ministeriale, come tacitamente aggiornata a seguito delle varie norme sopravvenute negli ultimi anni.
La formula ci aiuta a capire quali siano i documenti da richiedere ai genitori.
FORM. 113 - Atto di riconoscimento di figlio naturale (*) nato fuori del matrimonio nascituro di entrambi i genitori
(art. 254 del codice civile e artt. 42 e 44 del DPR 03/11/2000, n. 396).
- Oggi ... avanti a me ..., Ufficiale dello stato civile del Comune di ..., ... (indicare se nella funzione di sindaco o di chi lo sostituisce o per delega avuta), sono comparsi ... (indicare le complete generalità dei comparenti) i quali mi dichiarano che a seguito della loro unione naturale (*), la predetta ... ha concepito da mesi ... un figlio che sin da ora essi riconoscono come proprio. I medesimi, a provare lo stato di gravidanza, mi producono il certificato sanitario rilasciato da ... in data ...; mi dichiarano poi che non esistono fra loro vincoli di parentela o di affinità che ostano al riconoscimento ai sensi dell'art. 251 del codice civile.
N.B. - In caso di figlio incestuoso(**) nato da persone tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, ai sensi dell'articolo 251 del codice civile sostituire le parole da «mi dichiaro poi» a «codice civile» con le seguenti: «I comparenti mi producono il provvedimento del Tribunale di ... in data ... n. ... con il quale essi sono stati autorizzati al riconoscimento, documento che, munito del mio visto, inserisco nel volume degli allegati a questo registro)».
A dimostrazione che nulla osta al presente riconoscimento i dichiaranti mi hanno prodotto (ovvero: e/o ho acquisito; ovvero: e/o ho visionato) i seguenti documenti ... (indicare i documenti).
I documenti prodotti (e/o acquisiti), muniti del mio visto, inserisco nel volume degli allegati a questo registro.
* Sostituzione eseguita a norma dell’art. 105 del D.lgs. 28/12/2013, n. 154
** Sostituzione eseguita a norma dell’art. 1, comma 3 della L 10/12/2012, n. 219
Dall’analisi della formula e delle norme suddette, una volta identificati i genitori, acquisendo agli atti copia dei loro documenti di identità, basterà che producano un certificato ginecologico da cui risulti lo stato di gravidanza.
Se i genitori, pur stranieri, sono maggiorenni e non ci sono evidenze che siano “incapaci di intendere e volere” si procederà al riconoscimento redigendo l’atto in parte II B dei correnti registri di nascita.
Come per i cittadini italiani, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 286/2016 pare possibile che facciano apposita dichiarazione, da inserire prima della formula di chiusura, relativa al cognome da assegnare, che sarà evidentemente quello che inserirà nell’indice (occhiello) degli atti di nascita.
Relativamente alla cittadinanza dell’eventuale nato, lei non potrà dire nulla, negli atti di nascita, né in questa sede, né al momento dell’atto di nascita.
L’atto di nascita potrà essere fatto sia dai genitori che da una terza persona, che produrrà ovviamente il titolo per cui è delegato a farlo, ma, soprattutto copia dell’atto di riconoscimento.
Si tratta di un atto di nascita semplicissimo, ma in cui si inserisce prima delle formule di chiusura la formula 43:
FORM. 43 - Caso di dichiarazione di nascita di bambino riconosciuto prima della nascita dalla madre o da entrambi i genitori
(art. 254 del codice civile e artt. 29, 30 e 44 del DPR 03/11/2000, n. 396).
- Inserire le parole: «Il (la) dichiarante mi ha reso noto che il bambino di cui con il presente atto si è denunciata la nascita, si identifica con quello già riconosciuto come proprio figlio naturale (*) nato fuori del matrimonio della nascita da lei stessa (se la dichiarante sia la madre del bambino) e da ... (indicare il nome e il cognome dell'altro genitore che ha eventualmente effettuato il riconoscimento) oppure: da lui stesso (se il dichiarante sia il padre del bambino) e da ... (indicare il nome e il cognome dell'altro genitore che ha effettuato il riconoscimento), oppure: (se il dichiarante sia persona diversa dai genitori) da ... (indicare il nome e il cognome della madre) e da ... (indicare il nome e il cognome dell'altro genitore che ha eventualmente effettuato il riconoscimento), come risulta da ... (indicare i dati essenziali dell'atto di riconoscimento) e da ... (indicare eventualmente i dati essenziali dell'altro atto di riconoscimento), documento (i) che mi viene (o vengono) prodotto (i) e che, munito (i) del mio visto, inserisco nel volume degli allegati a questo registro (ovvero: che non mi viene (vengono) prodotto (i) perché già acquisito (i) ai registri dello stato civile di questo Comune)».
*Sostituzione eseguita a norma dell’art. 105 del D.lgs. 28/12/2013, n. 154
Dott. Agostino Pasquini 08/06/2018
Presentata dalla dott.ssa Grazia Benini
Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
TAR Sicilia, Palermo, Sezione V – Sentenza 10 marzo 2025, n. 535
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