Riconoscimento di figlio nascituro

Risposta al quesito del Dott. Agostino Pasquini

Quesiti
di Pasquini Agostino
13 Giugno 2018

Devo fare un pre-riconoscimento di un bimbo che nascerà a luglio. I genitori sono entrambi stranieri e di cittadinanze diverse, la madre che dichiara di essere divorziata è registrata in anagrafe già da qualche anno con cittadinanza rumena ma stamattina, quando è venuta allo sportello per chiedere informazioni sul riconoscimento mi ha presentato (oltre al Passaporto rumeno che io ho agli atti) anche un secondo Passaporto + Carta Id. Moldava dove si evince che lei (a seguito di divorzio… come mi dice) ha cambiato cognome ed è ritornata col suo cognome da nubile. Peccato però che, invece, il Passaporto rumeno NON sia stato aggiornato come quello moldavo. (…a me queste cose fanno impazzire e non poco…. oltretutto quando si è soli e si devono seguire contemporaneamente più servizi, non è facile risolvere i problemi in tempi ristretti come pretendono gli utenti… mai un iter normale… ma forse chiedo troppo… chiusa la parentesi).

Tornando al quesito, vorrei sapere come devo procedere e quali Formule devo utilizzare. Inoltre, a lato (nell’Atto) quale cognome e nome va indicato? E, ancora, cercando qua e là ho solamente letto che i dichiaranti devono produrmi un Certificato Medico attestante lo stato di gravidanza e nient’altro? Che cos’è il “Certificato di capacità al riconoscimento relativo al genitore straniero indicato all’Art. 35, comma 2 della Legge 218/1995. Di che si tratta? Va richiesto quando? E, a quale Consolato quando i cittadini hanno più di una cittadinanza? E per l’Atto successivo che Formula va utilizzata? Avendo fatto entrambi il riconoscimento potrà presentarsi anche solo uno dei genitori vero?

Risposta

 

  1. Un po’ di teoria, poi passiamo alla pratica.

 

  1. Il Codice Civile dispone:

 

Art. 254.  Forma del riconoscimento

Il riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio è fatto nell'atto di nascita, oppure con una apposita dichiarazione, posteriore alla nascita o al concepimento, davanti ad un ufficiale dello stato civile o in un atto pubblico o in un testamento, qualunque sia la forma di questo.

 

  1. Il regolamento dello Stato Civile (DPR 396/2000) dispone:

 

Art. 44 - Riconoscimento del nascituro

1. Il riconoscimento di un figlio nascituro può essere fatto dal padre. o contestualmente a quello della gestante o dopo il riconoscimento di quest'ultima e la prestazione del suo consenso, ai sensi dell'articolo 250, terzo comma, del codice civile.

2. L'ufficiale dello stato civile che riceve una dichiarazione di riconoscimento di figlio nascituro, rilascia di ufficio a chi la effettua copia di tale dichiarazione.

 

  1. Dalle due norme desumiamo:
  • I genitori non devono essere uniti in matrimonio tra di loro, altrimenti opererebbe la presunzione di paternità del marito della madre del bambino, da far valere alla nascita;
  • Qualora venga fatta contestualmente da entrambi non servono consensi, invece necessari per il solo riconoscimento del padre;
  • Parliamo di “padre” e “madre”, anche se in realtà, ancora non esiste la “Capacità giuridica” del figlio, che deve nascere vivo, altrimenti questo riconoscimento non vale
  • Per assurdo, il giorno dopo il riconoscimento, la madre, se nei tempi, potrà anche procedere ad abortire il feto, che il giorno prima non aveva esitato a chiamare figlio
  • Pare assolutamente superata la vecchia idea per cui la donna coniugata con un uomo non potesse riconoscere quale figlio naturale quello concepito con altro uomo; dunque l’unico matrimonio che è ostativo per il riconoscimento del nascituro è quello tra i genitori e non quello con altre persone.

 

  1. Qualora i genitori siano stranieri esiste un'altra norma che va applicata; la legge 218/95 sul diritto internazionale privato:

 

Art. 35 - Riconoscimento di figlio

1. Le condizioni per il riconoscimento del figlio sono regolate dalla legge nazionale del figlio al momento della nascita, o se più favorevole, dalla legge nazionale del soggetto che fa il riconoscimento, nel momento in cui questo avviene; se tali leggi non prevedono il riconoscimento si applica la legge italiana.

2. La capacità del genitore di fare il riconoscimento è regolata dalla sua legge nazionale.

3. La forma del riconoscimento è regolata dalla legge dello Stato in cui esso è fatto o da quella che ne disciplina la sostanza.

 

  1. Da questa norma desumiamo:
  • Se la legge del paese di origine dei genitori non si applica, si applica la legge italiana
  • Se negli stati di appartenenza non esiste il riconoscimento del nascituro, si applica la forma del riconoscimento italiano
  • Il comma 2 chiede che il genitore che effettua il riconoscimento ne abbia la capacità secondo la sua legge nazionale, che dovrà ovviamente essere attestata da qualche documento rilasciato dal suo consolato in Italia.
  • Se il Consolato in Italia o lo stesso cittadino non sono in grado di produrre alcuna documentazione, si applica il comma 1 e si vedrà se applicare la legge italiana.
  • Alcuni uffici sono tassativi e vogliono il documento del consolato, si badi però che bisognerebbe essere conseguenti e chiedere detto documento anche quando si fanno i riconoscimenti dei bimbi appena nati, nell’atto di nascita …
  • Rimane il fatto che all’ufficiale dello stato civile italiano, quando ha applicato la norma italiana integralmente, importa poco quali siano le eventuali conseguenze per la legge straniera.

 

  1. Rumeni o Moldavi. La risposta è semplicissima, se hanno il permesso di soggiorno come moldavi, si assegnerà quella cittadinanza e si faranno gli atti di conseguenza; se non hanno il permesso di soggiorno come Moldavi, possono stare in Italia solo come comunitari e si applica la legge rumena e le generalità rumene.

 

  1. Dalla teoria alla pratica

 

  • Per il riconoscimento

 

Per prima cosa si analizzi la formula 113 del formulario ministeriale, come tacitamente aggiornata a seguito delle varie norme sopravvenute negli ultimi anni.

 

La formula ci aiuta a capire quali siano i documenti da richiedere ai genitori.

 

FORM. 113 - Atto di riconoscimento di figlio naturale (*) nato fuori del matrimonio nascituro di entrambi i genitori

(art. 254 del codice civile e artt. 42 e 44 del DPR 03/11/2000, n. 396).

- Oggi ... avanti a me ..., Ufficiale dello stato civile del Comune di ..., ... (indicare se nella funzione di sindaco o di chi lo sostituisce o per delega avuta), sono comparsi ... (indicare le complete generalità dei comparenti) i quali mi dichiarano che a seguito della loro unione naturale (*), la predetta ... ha concepito da mesi ... un figlio che sin da ora essi riconoscono come proprio. I medesimi, a provare lo stato di gravidanza, mi producono il certificato sanitario rilasciato da ... in data ...; mi dichiarano poi che non esistono fra loro vincoli di parentela o di affinità che ostano al riconoscimento ai sensi dell'art. 251 del codice civile.

N.B. - In caso di figlio incestuoso(**) nato da persone tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, ai sensi dell'articolo 251 del codice civile  sostituire le parole da «mi dichiaro poi» a «codice civile» con le seguenti: «I comparenti mi producono il provvedimento del Tribunale di ... in data ... n. ... con il quale essi sono stati autorizzati al riconoscimento, documento che, munito del mio visto, inserisco nel volume degli allegati a questo registro)».

A dimostrazione che nulla osta al presente riconoscimento i dichiaranti mi hanno prodotto (ovvero: e/o ho acquisito; ovvero: e/o ho visionato) i seguenti documenti ... (indicare i documenti).

I documenti prodotti (e/o acquisiti), muniti del mio visto, inserisco nel volume degli allegati a questo registro.

* Sostituzione eseguita a norma dell’art. 105 del D.lgs. 28/12/2013, n. 154

** Sostituzione eseguita a norma dell’art. 1, comma 3 della L 10/12/2012, n. 219

 

Dall’analisi della formula e delle norme suddette, una volta identificati i genitori, acquisendo agli atti copia dei loro documenti di identità, basterà che producano un certificato ginecologico da cui risulti lo stato di gravidanza.

 

Se i genitori, pur stranieri, sono maggiorenni e non ci sono evidenze che siano “incapaci di intendere e volere” si procederà al riconoscimento redigendo l’atto in parte II B dei correnti registri di nascita.

 

Come per i cittadini italiani, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 286/2016 pare possibile che facciano apposita dichiarazione, da inserire prima della formula di chiusura, relativa al cognome da assegnare, che sarà evidentemente quello che inserirà nell’indice (occhiello) degli atti di nascita.

 

Relativamente alla cittadinanza dell’eventuale nato, lei non potrà dire nulla, negli atti di nascita, né in questa sede, né al momento dell’atto di nascita.

 

  • Per l’atto di nascita

 

L’atto di nascita potrà essere fatto sia dai genitori che da una terza persona, che produrrà ovviamente il titolo per cui è delegato a farlo, ma, soprattutto copia dell’atto di riconoscimento.

 

Si tratta di un atto di nascita semplicissimo, ma in cui si inserisce prima delle formule di chiusura la formula 43:

 

FORM. 43 - Caso di dichiarazione di nascita di bambino riconosciuto prima della nascita dalla madre o da entrambi i genitori

(art. 254 del codice civile e artt. 29, 30 e 44 del DPR 03/11/2000, n. 396).

- Inserire le parole: «Il (la) dichiarante mi ha reso noto che il bambino di cui con il presente atto si è denunciata la nascita, si identifica con quello già riconosciuto come proprio figlio naturale (*) nato fuori del matrimonio della nascita da lei stessa (se la dichiarante sia la madre del bambino) e da ... (indicare il nome e il cognome dell'altro genitore che ha eventualmente effettuato il riconoscimento) oppure: da lui stesso (se il dichiarante sia il padre del bambino) e da ... (indicare il nome e il cognome dell'altro genitore che ha effettuato il riconoscimento), oppure: (se il dichiarante sia persona diversa dai genitori) da ... (indicare il nome e il cognome della madre) e da ... (indicare il nome e il cognome dell'altro genitore che ha eventualmente effettuato il riconoscimento), come risulta da ... (indicare i dati essenziali dell'atto di riconoscimento) e da ... (indicare eventualmente i dati essenziali dell'altro atto di riconoscimento), documento (i) che mi viene (o vengono) prodotto (i) e che, munito (i) del mio visto, inserisco nel volume degli allegati a questo registro (ovvero: che non mi viene (vengono) prodotto (i) perché già acquisito (i) ai registri dello stato civile di questo Comune)».

*Sostituzione eseguita a norma dell’art. 105 del D.lgs. 28/12/2013, n. 154

Dott. Agostino Pasquini 08/06/2018

Indietro

Quesiti

Non hai trovato le informazioni che stavi cercando?

Poni un quesito ai nostri esperti

CHI SIAMO

La posta del Sindaco è rivolto ad amministratori ed operatori degli enti locali: ricco di contenuti sempre aggiornati, il cuore del portale risiede nella possibilità di accedere, in modo semplice e veloce, ad approfondimenti, informazioni, adempimenti, modelli e risposte operative per una gestione efficiente e puntuale dell'attività amministrativa.

La Posta del Sindaco - ISSN 2704-744X

HALLEY notiziario

INFORMAZIONI

Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale

In collaborazione con:

la posta del sindaco

CONTATTI

Email

halley@halley.it

Telefono

+39 0737.781211

×