Esonero dal servizio di reperibilità notturna

Risposta al quesito del Dott. Pietro Cucumile

Quesiti
di Cucumile Pietro
13 Giugno 2018

Una dipendente con qualifica di Agente di Polizia locale, nel dicembre 2017 chiede di essere esonerata dal servizio di reperibilità (dalle ore 20 alle ore 7) per sopraggiunti gravi problemi familiari. Il Responsabile del Corpo di Polizia Locale ha dato parere negativo in quanto la dipendente non ha prodotto la documentazione che attestasse i problemi famigliari. In data 1.6.2018 la stessa dipendente ha nuovamente chiesto di essere esonerata dal servizio di reperibilità in quanto madre di 2 bambini minorenni. A corredo della richiesta la suddetta allega il verbale di udienza (decreto di omologa) per separazione consensuale, dal quale risulta che i due figli minorenni (10 e 7 anni) sono affidati ad entrambi i genitori e collocati presso la madre. Tra le condizioni di separazione si evince che “I figli saranno affidati ad entrambi i genitori. La casa coniugale, in proprietà esclusiva della madre, sarà assegnata alla stessa ove ella vivrà con i figli i quali colà ne manterranno la residenza…..omissis”. Con quanto sopra riportato il giudice ha individuato il genitore (in questo caso la madre) presso il quale i minori dovranno fissare la loro residenza abituale (il cosiddetto genitore “collocatario”). Atteso che l’art. 53 comma 2 lett. b) della Legge 9.12.1977 n. 903 prevede che “Non sono obbligati a prestare lavoro notturno: omissis…. b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età' inferiore a dodici anni”. Alla luce di quanto sopra esposto si chiede se la richiesta della dipendente tesa ad ottenere l’esonero dal servizio di reperibilità notturna possa essere accolta.

Risposta

Si premette che non esiste la possibilità di rinunciare al servizio di reperibilità sic et simpliciter, comunicando mere indisponibilità a parteciparvi.

L’istituto della reperibilità, una volta disciplinato con un regolamento comunale che lo istituisca e contrattato per la relativa copertura economica, e’ obbligatorio per tutti i dipendenti idonei al servizio, in assenza di prescrizioni mediche incompatibili con il suo svolgimento. La reperibilità contrattualmente disciplinata si potrebbe configurare, poi, come un servizio essenziale negli enti che l’abbiano individuata. Il dipendente inserito in un turno siffatto sarà, quindi, tenuto a svolgere il servizio di reperibilità, intervenendo a chiamata nei tempi e modi previsti. 

Anche l’A.R.A.N., Agenzia che fornisce pareri per la pubblica amministrazione, si è espressa in tal senso, chiarendo molti punti controversi che si sono manifestati nell’applicazione dell’istituto de quo.  E’ possibile approfondire il tema leggendo il documento offerto in lettura come allegato, in particolare riferendosi al punto 6.

 Ciò detto, a fronte di una richiesta, con argomentazioni forti, il Comandante del Corpo/Responsabile di servizio/dirigente può comunque valutare una proposta di esonero che gli venga sottoposta con ragionevoli motivazioni a supporto della stessa, anche coinvolgendo, nella decisione, il competente ufficio del personale.

Orbene, a tal fine potrebbero essere valutate positivamente, ad esempio, richieste di esonero sorrette da certificazioni sanitarie precise e di strutture pubbliche ovvero provenienti da beneficiari di cui alla legge n. 104/92, cercando di favorire le condizioni di vita, già disagiate, del personale che argomenti l’incompatibilità del servizio di reperibilità con alcune situazioni private “forti”, pur nel vincolo di dover soddisfare il pubblico interesse con prevalenza sulle esigenze private.

Ebbene, per entrare nel merito della casistica proposta nel quesito, la situazione prospettata è quella dell’affido congiunto, con assegnazione della casa coniugale alla madre e fissazione della residenza dei minori nella casa coniugale; tanto significa che le decisioni sui figli andranno prese insieme da entrambi i genitori, sebbene la presenza ed il carico dei minori sia principalmente gestito dalla madre. Ora, sebbene la legge n° 903/1977, all’art. 53, comma 2, lett. b) si riferisca al caso dell’unico genitore affidatario, a modifica dell’articolo 155 del codice civile, con l’entrata in vigore successiva della Legge 8 Febbraio 2006 n. 54, è stato introdotto, come principio cardine in materia di affidamento dei minori a seguito di separazione personale dei coniugi, il cosiddetto “affidamento congiunto”.

Si tenga presente che la Corte di Giustizia Europea, con sentenza nella causa C-518/15 5, ha deliberato che le ore di guardia che un lavoratore è obbligato a trascorrere al proprio domicilio con l’obbligo di rispondere alle convocazioni del suo datore di lavoro, con forti limitazioni alla possibilità di dedicarsi ai propri interessi personali e sociali, devono essere considerate come “orario di lavoro”.

Inoltre, con sentenza del 12 aprile 2012, adottata dal T.A.R. Campania, sezione staccata di Salerno (sezione prima), un Vice Questore della Polizia di Stato, presentava Istanza al Questore di Salerno, al fine di poter fruire dell’esenzione dal lavoro notturno e dai turni di reperibilità ai sensi dell’art. 53 n. 2 lett. b) del D.L.vo 151/2001, in quanto madre unica affidataria di minore. La domanda veniva respinta. Pertanto la predetta presentava ricorso al Tribunale amministrativo competente per territorio (Salerno) che, con sentenza depositata il 12 Aprile 2012, lo accoglieva, condannando il Ministero dell’Interno al pagamento della somma quantificata in € 1.200,00 (milleduecento) nei confronti della ricorrente. La norma invocata dalla istante ha, infatti, una funzione facilmente comprensibile: quella di impedire che il genitore unico affidatario del minore convivente sia costretto a venir meno ai suoi doveri di protezione e cure sanciti dalla convenzione sui diritti del fanciullo ratificata con la L. 27 maggio 1991 n. 176 , proprio nelle ore in cui è ancora più problematico trovare soluzioni alternative.

Alla luce di quanto sopra rappresentato, si ritiene legittimo aderire alla richiesta della istante, cercando di coprire i turni di reperibilità con un numero ridotto di addetti, senza pregiudicare la sicurezza degli operatori e la continuità dei servizi.

 

Dott. Pietro Cucumile 07/05/2018

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