Trascrizione atto di unione civile costituito in altro comune tra un cittadino AIRE e uno straniero
Risposta del Dott. Andrea Dallatomasina
Approfondimento di Roberta Mugnai
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LA TRASCRIZIONE DELLE NASCITE CON GENITORI DELLO STESSO SESSO E GLI INTERVENTI DELLA CASSAZIONE
Roberta Mugnai
Nel passato recente la prima sezione della Corte di Cassazione è intervenuta due volte sulla genitorialità di persone dello stesso sesso già riconosciuta all’estero.
Con sentenza n.19599 del 21 giugno 2016, depositata il 30 settembre 2016, la Corte di Cassazione ha escluso la contrarietà all’ordine pubblico della trascrizione di un atto di nascita con due madri ed ha affermato che il diritto del minore a conservare lo status di figlio di entrambi i genitori dello stesso sesso è interesse superiore che deve essere tutelato. La sentenza riguardava il caso di due donne (di cui una di cittadinanza italiana) sposate in Spagna, che avevano ricorso alla procreazione assistita: una aveva donato gli ovuli, l’altra aveva partorito.
La Corte di Cassazione si è trovata nuovamente ad intervenire con sentenza n.14878 del 15 giugno 2017 ed ha ribadito la non contrarietà all’ordine pubblico dell’atto di nascita di un bambino con genitori dello stesso sesso e la sua integrale trascrivibilità, anche nel caso in cui il minore abbia legami biologici solo con uno dei due genitori. Era il caso di due donne, entrambe cittadine italiane, di cui una era ricorsa alla fecondazione assistita e aveva partorito in Gran Bretagna. Successivamente l’atto di nascita britannico (già trascritto in Italia con il nome della madre partoriente) era stato modificato con l’inserimento della seconda madre.
Come si vede, entrambe le sentenze (emesse dalla prima sezione della Corte di Cassazione) vanno nella medesima direzione del superiore interesse del minore. In particolare, la Corte, escludendo la contrarietà all’ordine pubblico già dalla prima sentenza, ha sottolineato “il giudice italiano, chiamato a valutare la compatibilità con l’ordine pubblico dell’atto di stato civile straniero (come nel caso dell’atto di nascita), i cui effetti si chiede di riconoscere in Italia (a norma della L. n.218 del 1995, artt. 16, 64 e 65 e D.P.R. n.396 del 2000, art.18), deve verificare non se l’atto straniero applichi una disciplina della materia conforme o difforme rispetto alle norme interne (seppur imperative o inderogabili), ma se esso contrasti con le esigenze di tutela dei diritti fondamentali dell’uomo, ricavabili dalla Carta costituzionale, dai Trattati fondativi e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, nonché dalle Convenzione Europea dei diritti dell’uomo.”
Recentemente la Corte di Cassazione è stata chiamata ad esprimersi sul rifiuto dell’ufficiale dello Stato Civile di riconoscere il provvedimento della Superior Court of Justice dell’Ontario (Canada) che aggiunge la genitorialità di altro padre, rispetto all’unico genitore (uomo) già presente negli atti di nascita formati all’estero (e già trascritti nel comune italiano) di due minori, ed ha deciso con Ordinanza n.4382 del 18 gennaio 2018, depositato 22 febbraio 2018, di rimettere “le cause riunite al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite Civili, in ragione e per la soluzione delle questioni, di cui in motivazione, di massima di particolare importanza (…)”
Come si vede, il tema è molto complesso e meriterebbe un intervento normativo, che facesse chiarezza sui principi da privilegiare e sulle procedure da applicare.
11 giugno 2018
Risposta del Dott. Andrea Dallatomasina
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